Dopo le novità in tema di welfare aziendale introdotte nel 2017 e, da ultimo, con la legge di Bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, d’intesa con il Ministero del Lavoro.

La Circolare fornisce, finalmente, chiarimenti in tema di tassazione del premio di risultato, che, a partire dal 2016, può essere trasformato in misure di welfare a scelta del lavoratore.

Si evidenziano di seguito alcune delle novità introdotte dalla Circolare.

Dopo aver ricordato che la Legge di Bilancio 2017 ha innalzato l’importo del premio assoggettabile all’imposta sostitutiva, portandolo da € 2.000,00 ad € 3.000,00, ulteriormente aumentato fino ad € 4.000,00 se il premio è erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, la Circolare in esame fornisce precise indicazioni proprio su tale ultimo aspetto.

Secondo la Circolare, il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale con un apposito Piano di Innovazione e si realizza mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività, e nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro.

La Circolare si preoccupa anche di fornire alcuni esempi circa i contenuti del Piano di Innovazione, distinguendo in schemi organizzativi di innovazione partecipata (SOP)” e “Programmi di Gestione Partecipata (PGP)”.

La Circolare fornisce, inoltre, chiarimenti in tema detassazione dei premi assicurativi versati dal datore di lavoro per determinati tipi di polizze.

In base alle previsione della legge di Bilancio 2017, non concorrono a formare reddito i contributi ed i premi “versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dal D.M. del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.

La Circolare fornisce la definizione delle polizze Long Term Care e Dread Disease: le prime sono “dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza” e le seconde sono “dirette a garantire una copertura contro il rischio di insorgenza di malattie particolarmente gravi”.

Relativamente alle polizze “Long Term Care”, le prestazioni garantite riguardano:

  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria in favore di persone non autosufficienti, finalizzate a favorire sia la permanenza a domicilio che quelle di ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali per persone non assistibili a domicilio;
  • prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, residenziale o semi residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza.

Quanto alle polizze “Dread Disease, la Circolare indica come possibile riferimento l’elenco delle malattie professionali, per le quali è obbligatoria la denuncia all’Ispettorato del Lavoro.

Altra importante novità riguarda le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale.

La Circolare ricorda che tali somme sono escluse dal reddito da lavoro dipendente a patto che l’abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di essi. In caso contrario, si configurerebbe un fringe benefit rilevante ai fini della formazione del reddito da lavoro dipendente.

L’esclusione è applicabile se il datore di lavoro acquisisce e conserva la documentazione che comprova l’utilizzo, da parte del lavoratore, delle somme erogate in maniera coerente con le finalità per le quali sono state corrisposte, a nulla rilevando che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento.

Si ricorda che la detassazione riguarda l’acquisto di abbonamenti o biglietti che consentano al titolare di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato: non possono, quindi, beneficiare della detassazione i biglietti giornalieri o che abbiano una durata oraria né le carte di trasporto integrate che comprendano servizi ulteriori al trasporto.

Infine, la Circolare chiarisce un aspetto relativo alla possibilità, per le aziende in cui non vi sia una rappresentanza sindacale interna, di accedere comunque alle agevolazioni connesse all’erogazione del premio di risultato.

Come noto, per ottenere le agevolazione fiscali, l’erogazione del premio deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalla RSU aziendale, se costituita.

La Circolare chiarisce che l’azienda, anche se priva di rappresentanza sindacale, potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.

La novità introdotta dalla Circolare è la previsione secondo la quale l’azienda, qualora non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, potrà adottare il contratto che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori: il contratto prescelto non sarà recepito solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto.

Sul punto, occorrerà attendere gli ulteriori interventi chiarificatori dell’Agenzia.

 

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