Con sentenza del 27.03.2015 n. 6243 la Corte di Cassazione ha affermato per la prima volta la responsabilità civile dell’ASL per il fatto illecito commesso dal medico di base convenzionato per l’assistenza medico-generica.

L’applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale consente, quindi, di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta negligente, imperita o imprudente del proprio medico di base anche nei confronti dell’ASL, oltre che del professionista.

Se in passato la Cassazione penale aveva ammesso unicamente la responsabilità del medico (professionista autonomo scelto dal paziente e libero esecutore delle cure da lui prescritte), l’attuale soluzione della Corte offre un’analisi innovativa della normativa istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, con lo scopo di garantire alla vittima una tutela più completa: chiunque subisca un danno in conseguenza della condotta negligente, imperita o imprudente del proprio medico di base, ha ora la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni della ASL oltre che dal professionista stesso.

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IL CASO

Due coniugi convenivano in giudizio l’ASL di Chivasso e il medico di base, affinché fosse accertata la responsabilità di quest’ultimo a causa del suo negligente comportamento. Il medico, infatti, chiamato in mattinata per soccorrere il marito, interveniva solo nel pomeriggio e prescriveva, peraltro, cure inadeguate.

Il paziente, che presentava sintomi di ischemia cerebrale, veniva, quindi, colpito da paralisi alla parte sinistra del corpo, con necessità di assistenza e di cure continue.

ASL e medico di base venivano condannati in solido al risarcimento dei danni patiti.

Proposta impugnazione da entrambi i convenuti, la Corte di Appello di Torino escludeva la responsabilità dell’ASL, attribuendo al Servizio Sanitario Nazionale degli obblighi di contenuto meramente organizzativo.

All’esito del giudizio di legittimità, invece, la Corte Cassazione ha enunciato il seguente principio:

L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Sistema Sanitario Nazionale in base ai livelli stabiliti secondo la legge

Doctor working with laptop computer in medical workspace office

Si configura in capo all’ASL l’obbligazione ex lege di prestare assistenza medico-generica mediante l’attività del personale medico dipendente o in regime di convenzionamento, riconducibile alla disposizione di cui all’articolo 1173 c.c. che contempla tra le fonti delle obbligazioni ogni atto e fatto idoneo a produrle.

La ricostruzione offerta dalla Corte ruota attorno alla lettura, costituzionalmente orientata, degli articoli 3, 19 e 25 della L. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), in forza dei quali l’ASL garantisce ad ogni cittadino-utente il diritto soggettivo pieno e incondizionato di fruire delle prestazioni sanitarie, assicurando livelli minimi ed uniformi.

Ciò, attraverso la prestazione del medico convenzionato, a sua volta comunque responsabile in solido nei confronti del paziente in forza del c.d. contatto sociale. Quell’affidamento, cioè, che il medico crea nel paziente per il semplice fatto di essere stato prescelto per rendere l’assistenza sanitaria dovuta.