Le reiterate assenze per malattia non giustificano il licenziamento per scarso rendimento
Corte di Cassazione n. 16472 del 5 Agosto 2015
Con sentenza n. 16472 del 5 agosto 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità del licenziamento intimato per scarso rendimento motivato dalle ripetute assenze per malattia del dipendente.
Con la sentenza in questione la Corte di Cassazione ha affermato, aderendo all’orientamento maggioritario, che, ai fini della legittimità del licenziamento, le ripetute assenze dal lavoro per malattia non rilevano per la valutazione dello scarso rendimento, ma incidono solo qualora determinino il superamento del periodo massimo di comporto previsto dal CCNL applicato.
Nelle motivazioni la Corte di Cassazione ha, altresì, evidenziato il contrasto con quanto stabilito nella sentenza n.18678/14 del 04 settembre 2014, con la quale era stato dichiarato ammissibile il licenziamento per eccessiva morbilità, a prescindere dal superamento del periodo di comporto, qualora le assenze siano tali da rendere la prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro, sino al punto di rivelarsi non solo inadeguata sotto il profilo produttivo, ma anche pregiudizievole per l’organizzazione aziendale.
E’ fondamentale notare che, come rilevato dalla Suprema Corte, le vicende esaminate sono da considerarsi diverse per la differente motivazione del recesso dato dal datore di lavoro.