Con sentenza n. 3460 del 16 dicembre 2015 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul tema della prescrizione dei crediti retributivi di lavoratori assunti da un’impresa con oltre 15 dipendenti.

La decisione è di particolare interesse perché stabilisce che per i diritti di credito in questione a seguito dell’entrata in vigore dalla Legge Fornero (18 luglio 2012) la prescrizione decorre non durante il rapporto di lavoro, ma dalla data di cessazione del rapporto stesso. In effetti, la Legge Fornero ha per così dire reso preminente la tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria nel caso di licenziamento illegittimo in aziende con oltre 15 dipendenti.

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E’ opportuno ricordare che la tesi, secondo cui la prescrizione dei diritti dei lavoratori in regime di così detta stabilità reale decorre durante il rapporto di lavoro, era fondata sul presupposto che gli stessi non rischiavano di perdere il posto di lavoro, qualora avessero avanzato rivendicazioni non gradite dal datore di lavoro, in considerazione della tutela loro riservata in caso di licenziamento dichiarato illegittimo (la reintegrazione nel posto di lavoro).

Diversamente, la tesi, secondo cui la prescrizione dei diritti dei lavoratori in regime di così detta tutela obbligatoria decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, era giustificata dalla previsione in caso di licenziamento illegittimo della sola indennità risarcitoria, conseguenza sicuramente meno temuta dai datori di lavoro.

La sentenza in esame susciterà, sicuramente, non pochi dibattiti dal momento che anche la disciplina introdotta dal Jobs Act prevede la reintegrazione nel posto di lavoro come tutela residuale nel caso del licenziamento illegittimo in aziende con oltre 15 dipendenti.

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