L’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore
Il regime della responsabilità solidale previsto dall’art. 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 278 (la cd. legge Biagi) nell’ambito dell’appalto si applica anche al contratto di subfornitura?
In altre parole, il committente imprenditore è responsabile in solido con il subfornitore per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti del subfornititore stesso, come lo è nei confronti del personale dell’appaltatore, impegnato nell’appalto per tutta la durata dei lavori?
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, pur formalmente di rigetto della questione di legittimità, ha risposto positivamente: il committente imprenditore è obbligato in solido con il subfornitore per i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti dello stesso subfornitore.
Quindi sì, la disciplina della responsabilità solidale contenuta nell’art. 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 278 (la cd. legge Biagi) per il contratto di appalto si applica anche nell’ambito della subfornitura.
E’ il caso di ricordare -semplificando- che con il contratto di subfornitura (regolato dalla Legge 18 giugno 1998, n. 192) un’impresa committente si avvale di un’impresa, cd. subfornitore, per effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime che essa stessa fornisce o per ottenere prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito della propria attività economica o nella produzione di un bene complesso, purchè il subfornitore operi “in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti” da essa stessa committente.
Secondo la Corte, “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente -che è quella di evitare che il rischio di meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale- non giustifica una esclusione della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
Dunque, la presa di posizione della Corte Costituzionale impone una revisione degli schemi contrattuali dalla parte delle imprese che esternalizzano in tutto o in parte un processo produttivo, ricorrendo alla subfornitura: a tutela della committente, a fronte dell’affermata responsabilità per i crediti del subfornitore verso i dipendenti, dovranno essere inserite nel contratto di subfornitura le clausole utili e necessarie a prevenire l’inadempimento del subfornitore verso i propri dipendenti.
Peraltro, come nel contratto di appalto di servizi, non sarà possibile derogare al principio di legge che pone a carico del committente imprenditore l’obbligo di pagare i debiti del subfornitore verso i propri dipendenti.
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