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COMMENTO

Con ordinanza emessa in data 28.04.2017, il Tribunale di Genova ha respinto l’eccezione di improcedibilità dell’azione di classe sollevata dalla convenuta compagnia aerea per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ritenendola contraria ai principi comunitari.

La compagnia aerea, in particolare, aveva invocato l’art. 1, c. 249, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che prevede la negoziazione assistita come condizione di procedibilità per l’esercizio di azioni relative a controversie in materia di contratto di trasporto; sosteneva, altresì, la stessa che la norma si porrebbe in termini abrogativi dell’art. 3 DL 132/2014 che esclude espressamente l’obbligo di esperire la negoziazione assistita in tutte le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Esaminata la questione, il Tribunale ha rilevato che l’applicabilità del procedimento di negoziazione assistita ai contratti di trasporto coinvolgenti consumatori si pone in contrasto con quanto disposto a tutela dei consumatori, dalla direttiva 2013/11/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

L’art. 8 della predetta direttiva, infatti, prevede che i consumatori possano accedere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie “senza essere obbligati a ricorrere a un avvocato o consulente legale”: situazione che non può evidentemente verificarsi nel caso della procedura di negoziazione assistita, la quale richiede, per sua stessa definizione, la presenza di avvocati iscritti all’albo.

In ragione quindi della contrarietà ai menzionati principi comunitari, è stata rigettata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla compagnia aerea.

Non sussistendo precedenti in materia, l’ordinanza costituisce una novità assoluta, che non potrà che influenzare la futura applicazione della normativa che disciplina la negoziazione assistita.

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