Novità in materia di concordato preventivo
Lo scorso 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge n. 83/2015 (coordinato con legge di conversione del 6 agosto n. 132), che apporta importanti novità in materia di concordato preventivo.
Le principali novità riguardano:
- la percentuale minima di pagamento (pari al 20%) da assicurare ai creditori chirografari in caso di concordato liquidatorio;
- la possibilità per i creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti di presentare una proposta di concordato preventivo concorrente rispetto a quella del debitore;
- la facoltà per i terzi di formulare offerte concorrenti per l’acquisto dell’azienda, di uno o più rami della stessa o di specifici beni di proprietà del debitore;
- l’eliminazione del silenzio-assenso in sede di votazione della proposta concordataria;
- la possibilità per il debitore anche in caso di concordato in bianco di ottenere dal Tribunale, in via d’urgenza e senza l’attestazione di un professionista, l’autorizzazione a contrattare finanziamenti interinali prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale.
L’intento del Legislatore è quello di ridurre sensibilmente i concordati preventivi di tipo liquidatorio e di favorire invece quelli che, attraverso la conservazione dell’azienda e il mantenimento dei livelli occupazionali, garantiscano la continuità aziendale.
In caso, infatti, di concordato con continuità aziendale il debitore non è tenuto ad assicurare alcuna percentuale minima di pagamento dei creditori chirografari il cui soddisfacimento potrà avvenire anche attraverso forme diverse dalla corresponsione di un importo in denaro.
La normativa pone però alcuni dubbi interpretativi.
Innanzitutto, ci si domanda se la percentuale minima di pagamento del 20% debba essere assicurata a tutti i creditori chirografari in ogni singola classe o se, invece, debba essere assicurata come media tra tutti i creditori chirografari inseriti nelle varie classi.
Ancora, non è chiaro cosa succeda al debitore nel caso in cui la proposta concordataria omologata formulata da un creditore venga poi risolta per suo inadempimento.
Sarà interessante vedere nei prossimi mesi come i Tribunali interpreteranno le nuove disposizioni.