Part-time agevolato: per chi?
Il part time agevolato è stato introdotto dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) ed è divenuto operativo dal 2 giugno 2016 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 maggio 2016, del Decreto del 7 aprile 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui ha fatto seguito la circolare INPS del 26 maggio 2016 n. 90 che ha fornito le istruzioni ai fini della relativa richiesta.
Il part time agevolato interessa i lavoratori dipendenti del settore privato (a prescindere dal fatto che i datori abbiano la qualifica di imprenditore: quindi, ad esempio, anche gli studi professionali e le associazioni culturali), iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (o a eventuali forme sostitutive o esclusive della medesima), che raggiungano il requisito per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione, però, che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto all’anzidetto trattamento (cioè vent’anni di contribuzione al momento dell’accordo per il passaggio all’orario ridotto).
Il part time agevolato non è accessibile, invece, ai lavoratori che hanno in essere un contratto già a tempo parziale che, al solo fine di potere beneficiare di tale istituto, dapprima si accordano per trasformare l’orario di lavoro a tempo pieno e poi tornano a tempo parziale.
Ancora, il part time agevolato non è fruibile per i lavoratori che contemporaneamente al rapporto di lavoro subordinato avente le caratteristiche di cui sopra s’è scritto hanno in essere anche rapporti di collaborazione autonoma, a prescindere dalla misura della copertura obbligatoria dal punto di vista previdenziale per l’attività non subordinata.
Al sussistere dei requisiti sopra citati il lavoratore può concordare con il datore di lavoro una riduzione dell’orario di lavoro non inferiore al 40 e non superiore al 60 per cento dell’orario di lavoro a tempo pieno per un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Una volta raggiunto l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, il lavoratore deve richiedere telematicamente all’INPS, tramite il codice PIN dispositivo (www.inps.it – voce “Certificazione-Part-time Agevolato), la certificazione che attesta il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché la maturazione del requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
Ottenuta tale certificazione, la “palla” passa al datore di lavoro, che sarà, innanzitutto, tenuto ad inviare alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio copia dell’accordo sottoscritto con il lavoratore, dal quale deve emergere in modo espresso la misura della riduzione dell’orario: deve essere, inoltre, previsto che l’agevolazione avrà validità fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia del lavoratore.
Ricevuta l’autorizzazione da parte della DTL o comunque trascorsi cinque giorni dalla trasmissione dell’istanza senza risposta (vige il silenzio assenso), il datore di lavoro invierà telematicamente all’INPS apposita istanza.
In caso di assenso da parte dell’INPS, gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento dell’istanza.
A fronte del passaggio a tempo parziale, il lavoratore riceverà, a parziale ristoro della riduzione, mensilmente in busta paga a carico del datore di lavoro un importo pari alla contribuzione previdenziale che sarebbe stata (comunque) versata sulla parte di prestazione lavorativa non effettuata.
L’integrazione è omnicomprensiva, nel senso che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore né ai fini fiscali né a quelli contributivi: inoltre, sulla prestazione lavorativa non effettuata non è dovuto il premio per l’assicurazione contro gli infortuni e la malattia professionale.
Qualora il datore di lavoro fruisca, con riferimento al lavoratore interessato al part time agevolato, di benefici contributivi e/o di sgravi, il medesimo è in ogni caso tenuto a quantificare l’integrazione applicando alla retribuzione lorda, relativa alla prestazione lavorativa non eseguita, l’aliquota ordinaria e non quella ridotta.
Il periodo di part time agevolato è coperto da contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione di lavoro non svolta in ragione della riduzione dell’orario di lavoro.
Qualora il rapporto di lavoro cessi, per qualunque motivo, il datore di lavoro, oltre ad effettuare l’ordinaria comunicazione obbligatoria, dovrà notiziare di tale accadimento anche l’INPS e la DTL.
Si precisa che lo Stato ha stanziato a titolo di copertura contributiva 60 milioni di euro per l’anno 2016, ulteriori 120 milioni di euro per il 2017 ed altri 60 milioni di euro per il 2018: pertanto l’agevolazione sarà concessa solo a fronte della sussistenza della copertura.
A questo punto non resta che vedere quale sarà l’impatto di questa agevolazione, che in molti già si chiedono effettivamente per chi sia.
Per il datore di lavoro che vedrà ridotto il costo per i dipendenti prossimi alla pensione pur continuando a contare sul loro apporto (anche se in misura minore)?
Per i lavoratori che, pur a fronte dell’innalzamento dell’età pensionabile, potranno vedere ridotto il loro impegno concreto contando su di un bonus (integrazione) e sulla promessa che la pensione non subirà ripercussioni?
Oppure, per entrambi?
Oppure, ancora, anche per chi è in cerca di lavoro che potrà essere inserito gradualmente in organico fino all’uscita del pensionando?
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