La legge n. 112 del 22 giugno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 ed entrata in vigore il 26 giugno 2016, concernente disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definita dalla stampa il “dopo di noi”, rappresenta una novità di indubbia rilevanza.

Tale normativa si pone come scopo quello di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, disciplinando le misure di assistenza, cura e protezione nel periodo di vita dopo la morte dei genitori e/o familiari.

Perchè scegliere il trust?

Per questo motivo promuove la stipulazione di polizze, la costituzione di trust e la trascrizione di atti di destinazione ai sensi dell’art. 2643-ter c.c. da parte di soggetti privati con esenzioni ed agevolazioni fiscali, a condizione che la finalità perseguita ed espressamente indicata in atti, sia l’esclusiva inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.

In questa prospettiva peculiare rilievo assumono il trust e il vincolo di destinazione dell’art. 2645-ter c.c., di cui è opportuno evidenziare gli aspetti fondamentali.

I vantaggi conseguenti alla costituzione di un trust sono molteplici, tra cui la maggiore capacità di tutela del patrimonio rispetto ad altri strumenti giuridici.

Il trust prevede la destinazione di alcuni beni – mobili e immobili – da parte del disponente a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, mentre l’amministrazione dei beni viene affidata ad un individuo terzo, il trustee, il quale ha il dovere di realizzare un programma di azioni a beneficio del soggetto che si vuole tutelare.

Oltre a ciò, tale istituto realizza la completa separazione dalla sfera giuridica del disponente dei beni conferiti in trust: questi non possono essere oggetto di alcuna pretesa né da parte dei creditori del disponente, in quanto non più appartenenti al suo patrimonio, né da parte dei creditori personali del trustee, poiché quest’ultimo può disporre dei beni solo secondo le modalità delineate dal disponente nell’atto costitutivo del trust.

Perchè scegliere il trust?

Diversamente, il vincolo di destinazione dell’art. 2645-ter c.c. prevede che determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri (quindi solo beni registrati e non tutti i beni, diversamente da quanto accade per il trust) vengano destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità. Gli interessi che legittimano il vincolo di destinazione, secondo la costante giurisprudenza, devono essere valutati in modo stringente e devono essere prevalenti rispetto agli interessi dei creditori (Trib. Reggio Emilia, 10.03.2015, n. 399).

Difatti, è pacifico cheper affermare la legittimità del vincolo di destinazione, non basta la liceità dello scopo, occorrendo anche un quid pluris integrato dalla comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo” (cfr. App. Trieste, 19.12.2013, n. 1002). Ciò posto, il legislatore ha subordinato l’efficacia del vincolo ad un riscontro di meritevolezza in concreto degli interessi perseguiti dalla parte, in quanto tale vincolo unilateralmente opposto, può essere potenzialmente lesivo delle pretese creditorie.

Inoltre, occorre segnalare che i beni vincolati, oggetto dell’atto di destinazione trascritto, opponibile a terzi, possono essere sottoposti ad esecuzione forzata quando il credito è stato contratto per uno scopo coerente con l’atto di destinazione. Così come per l’omogenea materia del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c:

“nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari” (Cass. Civ., 27.05.2016, n. 11029).

La Corte di Cassazione, ha fornito un’interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti puramente speculativi (Cass. Civ., 19.02.2013, n. 4011 e Cass. Civ., 11.07.2014, n. 15886).

In conclusione, anche se il legislatore ha introdotto, al fine di tutelare l’interesse della famiglia, dei limiti alla responsabilità patrimoniale verso i creditori, l’istituto esaminato pare non adempiere adeguatamente alla funzione di protezione del patrimonio dell’incapace.

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