La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto, per l’anno 2016 e per gli anni successivi, la detassazione dei premi di produttività erogati da datori di lavoro privati, prevedendo un’aliquota agevolata fissata al 10% in sostituzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

La disciplina, recepita nel Decreto Interministeriale sottoscritto il 25 marzo 2016, presenta diverse novità rispetto al passato.

E’ stata, innanzitutto, innalzata la soglia reddituale per accedere all’agevolazione: possono, infatti, accedervi tutti quei soggetti in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato che hanno percepito nel corso dell’anno precedente (es. per il 2016 si fa riferimento all’anno 2015) un reddito complessivo fino al limite massimo di € 50.000,00 lordi.

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni fiscali i premi di risultato non superiori ad € 2.000,00 lordi per ogni lavoratore, che tuttavia possono salire fino ad € 2.500,00 nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Le somme erogate a titolo di premio di risultato devono essere di importo variabile ed individuate in un apposito accordo aziendale o territoriale stipulato dall’azienda con le RSA/RSU di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Premi di produttività

L’accordo aziendale deve essere depositato, pena l’inapplicabilità del regime di tassazione agevolata o detassazione, entro trenta giorni presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente unitamente alla apposita dichiarazione di conformità il cui modello è disponibile è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con la Legge di Stabilità è stato, altresì, prevista l’estensione della detassazione anche sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, secondo l’art.2099, comma 3 c.c..

Altra importante novità è la possibilità per i dipendenti di trasformare in tutto o in parte i premi di produttività in servizi di welfare aziendale, come i servizi di educazione ed istruzione per i figli ovvero di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti: ciò può avvenire attraverso l’erogazione di voucher (anche in formato elettronico) in favore del lavoratore in sostituzione del premio di rendimento.

Tali somme fruiranno dell’esclusione piena dal reddito ai sensi dall’art 51, comma 3 bis, TUIR (DPR 917/86) e, pertanto, non saranno soggette all’imposta sostitutiva del 10%.

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