Nell’articolo pubblicato sul nostro sito internet in data 10 febbraio 2017, abbiamo illustrato gli strumenti che la legge n. 112/2016 (c.d. legge sul “dopo di noi”) ha messo a disposizione delle famiglie e delle associazioni di settore per la realizzazione di progetti di vita individualizzati, nuove soluzioni abitative e nuovi progetti di residenzialità per persone disabili.

Oggi, a poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge, facciamo un bilancio della situazione, soffermandoci in particolare sulle modalità con cui Regione Lombardia intende destinare le risorse alla stessa stanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti, il Fondo Nazionale istituito dalla legge sul “dopo di noi” ha previsto, per l’anno 2016, una dotazione di complessivi 90 milioni di Euro da ripartire tra tutte le regioni italiane; a Regione Lombardia sono state attribuite le risorse maggiori, con oltre 15 milioni di Euro, seguita da Lazio e Campania con 9 milioni di Euro ciascuna.

Con delibera n. X/6674 del 7 giugno 2017 (pubblicata sul bollettino ufficiale il successivo 13 giugno 2017), Regione Lombardia ha approvato il programma operativo per la realizzazione degli interventi a supporto dei disabili adulti privi del sostegno familiare.

Il timore – divenuto quasi certezza – è che le risorse stanziate non siano purtroppo sufficienti ad assecondare le esigenze di tutti i soggetti deboli che, in Lombardia, sono circa 29.000.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, con le risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verranno finanziati circa 600 progetti.

Per questo motivo Regione Lombardia ha fissato dei criteri molto rigorosi per la partecipazione ai bandi per l’accesso alle misure di assistenza e di sostegno previste dalla legge sul “dopo di noi”. 

Vediamo, quindi, gli aspetti ed i contenuti salienti della delibera regionale n. X/6674.

  • Accesso ai sostegni

La delibera regionale n. X/6674, richiamando il Decreto Ministeriale attuativo per il “dopo di noi”, ha disposto che sia data priorità di accesso ai disabili le cui condizioni fisiche richiedono con urgenza un intervento fattivo e determinante da parte degli operatori del settore.

Successivamente a detta valutazione, questo l’ordine di accesso stabilito da Regione Lombardia:

  1. disabili gravi mancanti di entrambi i genitori e privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali;
  2. disabili gravi, i cui genitori non sono più in grado, per ragioni connesse all’età o alla propria disabilità, di assistere i figli e garantire loro un’esistenza dignitosa;
  3. disabili gravi ricoverati in istituti specializzati.

Gli interventi – di cui diremo a breve – per il riutilizzo dei patrimoni immobiliari che le famiglie e gli enti associativi mettono a disposizione per creare strutture residenziali per disabili, vengono, invece, realizzati indipendentemente dalle priorità sopra indicate.

Una precisazione: Regione Lombardia ha ritenuto di NON estendere le misure di sostegno previste nel proprio programma operativo a disabili con comportamenti auto/etero aggressivi, oppure che si trovano in condizioni cliniche particolarmente gravi da rendere necessaria una protezione molto elevata, incompatibile con le tipologie di interventi e residenzialità preventivate dalla Regione.

Questa scelta ha fatto, e tuttora sta facendo, molto discutere.

L’Onorevole Carnevali, relatrice della legge, ha dichiarato che, con tutta probabilità, la decisione è stata dettata dall’esigenza di garantire sicurezza nella convivenza tra persone disabili. Tuttavia, sempre ad avviso dell’Onorevole Carnevali, sarebbe stato forse più opportuno lasciare questo aspetto alla valutazione multidisciplinare piuttosto che agire per esclusione diretta.

La scadenza del bando per la presentazione dei progetti e per l’accesso ai sostegni promossi dalla legge sul “dopo di noi” è prevista per il 31 ottobre 2017; qualora le risorse disponibili non vengano integralmente utilizzate, si procederà ad un secondo avviso con scadenza 31 marzo 2018.

Le risorse relative all’annualità 2016 dovranno essere impegnate entro il 31 ottobre 2018.

  • Il progetto personalizzato

Gli interventi assistenziali previsti dalla legge “sul dopo di noi” possono essere avviati esclusivamente a seguito della definizione di un progetto personalizzato per persone disabili, predisposto da apposite equipe di valutazione multidisciplinare operanti presso i servizi sanitari del territorio.

Si tratta di un documento che, previa valutazione del contesto socio – relazionale, della situazione familiare, delle aspettative e dei bisogni del disabile, definisce un percorso di vita finalizzato a garantire al medesimo un’esistenza il più possibile autonoma in un contesto diverso dall’abitazione familiare.

Il progetto individuale deve essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario o da chi ne cura gli interessi, da un referente dei servizi sanitari e dal “case manager”, ovvero colui che affianca il disabile nel proprio percorso personale, monitorandolo e valutandone l’andamento.

In particolare, nel progetto personalizzato devono essere indicati:

  • gli obiettivi prefissati;
  • le misure di sostegno ed assistenza che si intendono adottare;
  • i tempi di realizzazione;
  • l’ammontare delle risorse economiche necessarie per il perseguimento degli obiettivi (c.d. budget di progetto);
  • il nominativo e la qualifica professionale del case manager.

Il progetto individuale deve avere una durata temporale di almeno due anni con possibilità di proroga a seconda della situazione clinica e personale del disabile.

  • Tipologie di interventi

Come detto, sono stati erogati in favore di Regione Lombardia, relativamente all’annualità 2016, 15 milioni e 30 mila Euro, da destinarsi a tutti i Comuni o unioni di Comuni del territorio regionale per finanziare progetti sia di natura gestionale che infrastrutturale.

Il 57% dei complessivi fondi stanziati è riservato alla realizzazione di interventi gestionali. In particolare:

  • percorsi di sostegno psicologico e/o socio-educativo finalizzati alla graduale uscita del disabile dal proprio nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione
  • programmi di sostegno psicologico e/o socio-educativo volti ad accrescere la consapevolezza e l’autonomia del disabile con l’obiettivo di favorirne una migliore gestione della vita quotidiana, anche mediante tirocini che ne facilitino l’inclusione sociale

In conformità a quanto previsto dalla legge sul “dopo di noi”, gli interventi devono coinvolgere sia il disabile che i familiari.

Il disabile affinché sviluppi ed accresca tutte le necessarie competenze per vivere dignitosamente ed autonomamente la propria esistenza nel periodo in cui la famiglia non sarà più in grado di assisterlo; i familiari, invece, in modo che prendano coscienza del percorso di autonomia del proprio congiunto e si preparino gradualmente al distacco.

Precisa Regione Lombardia che detti percorsi si potranno considerare compiuti qualora il disabile abbia raggiunto proficuamente determinati obiettivi formativi, socio-relazionali e/o lavorativi, specificamente individuati nel progetto personalizzato, oppure abbia acquisito un sufficiente livello di autonomia tale da consentirgli di uscire dalla casa familiare e di vivere in modo indipendente.

Questi, nello specifico, gli obiettivi degli interventi:

  • acquisizione dell’autonomia nella cura della propria persona e conseguimento di competenze specifiche per emanciparsi dalla famiglia, quali, ad esempio, la gestione della propria abitazione, cucinare, pulire ecc…;
  • incremento dell’autostima mediante la presa di coscienza delle proprie capacità;
  • imparare ad organizzare il proprio tempo;
  • intrattenere relazioni sociali;
  • acquisire e/o sviluppare le competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro;
  • apprendere e rispettare le ordinarie regole di vita sociale e del mondo del lavoro.

Destinatari. Accedono ai suddetti percorsi i disabili gravi adulti, di età compresa tra i 18 ed i 55 anni, con ulteriore priorità per la fascia di età 26 – 45 anni.

Sostegni. Per intraprendere uno dei percorsi sopra illustrati o per sostenere esperienze in soggiorni extrafamiliari (al fine di sperimentare l’allontanamento temporaneo del disabile dalla famiglia) e/o tirocini lavorativi, Regione Lombardia riconosce – previa valutazione della tipologia e del grado di invalidità, nonché delle aspettative del disabile, dei bisogni e delle capacità – un voucher annuale di importo non superiore ad Euro 4 mila e 800.

Il voucher può essere incrementato di ulteriori Euro 600 annue (per un totale, quindi, di Euro 5 mila e 400), qualora venga accertata la necessità di assicurare consulenza e sostegno alle relazioni familiari, sia attraverso interventi alla singola famiglia sia mediante attività di mutuo aiuto.

  • interventi di supporto alla domiciliarità in gruppi appartamento o soluzioni di housing / co-housing che riproducono le medesime condizioni abitative della casa familiare

Si tratta di una sorta di micro-comunità o condomini costituiti da gruppi di persone che vivono in abitazioni private, condividendo alcuni spazi comuni sia interni che esterni (es. il giardino, la lavanderia, la stireria, la cucina comune …).

Secondo quanto previsto dalla delibera n. X/6674 dette soluzioni abitative devono:

  • offrire ospitalità ad un massimo di 5 persone (in particolari casi di elevata ricettività il numero di ospiti potrà arrivare ad un massimo di 10);
  • garantire i requisiti per l’accessibilità e la mobilità interna;
  • avere spazi accessibili da vivere come la propria casa, prevedendo, se possibile, anche l’utilizzo di oggetti e mobili propri;
  • garantire il diritto alla riservatezza. Quindi occorre prevedere camere da letto preferibilmente singole e spazi in cui la persona possa stare da sola nella sua quotidianità;
  • essere ubicate in zone residenziali o comunque in un contesto territoriale non isolato in modo che il disabile abbia a propria disposizione tutti i servizi essenziali e non si verifichino situazioni di emarginazione;
  • promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie, in particolare di tipo domotico.

Destinatari. Sono, con il seguente ordine di priorità:  

  1. disabili che, senza alcun limite di età, da tempo (ed in particolare dalla data di approvazione della delibera n. X/6674) risiedono in soluzioni abitative come quelle descritte;
  2. disabili, senza alcun limite di età, la cui famiglia mette a disposizione il proprio patrimonio immobiliare per la realizzazione di una struttura di housing / co-housing;
  3. disabili di età compresa tra i 45 ed i 64 anni.

Sostegni. Si diversificano in base alla tipologia di residenzialità; in particolare:

  • se la struttura residenziale è gestita da un ente preposto, è riconosciuto al disabile un voucher di importo mensile variabile, non superiore a 500 Euro qualora il disabile frequenti i servizi diurni (CSE, SFA, CDD) e 700 Euro qualora non frequenti detti servizi;
  • in caso di struttura residenziale autogestita in forma associata, al disabile è corrisposto un contributo economico di importo massimo di 600 Euro, determinato in proporzione alle spese sostenute dai conviventi per retribuire gli assistenti personali regolarmente assunti e/o per fare fronte al pagamento dei servizi di assistenza forniti da terzi. Regione Lombardia precisa, però, che il contributo non può eccedere l’80% dei predetti costi.
  • da ultimo, se il disabile vive in una comunità di housing / co-housing, gli viene garantito un buono mensile di 900 Euro. Anche in questo caso l’ammontare è stabilito proporzionalmente ai costi per la retribuzione degli assistenti personali e/o per il pagamento dei servizi di assistenza forniti da terzi. Il contributo non può eccede l’80% dei predetti costi.
  • interventi per la permanenza temporanea del disabile in soluzioni abitative extrafamiliari

In situazioni di particolare emergenza, qualora la famiglia non sia in grado di garantire al disabile l’adeguato sostegno, tantomeno ovviare al problema mediante interventi di assistenza domiciliare, sono previsti ricoveri temporanei di pronto intervento e/o sollievo.

Destinatari. La delibera n. X/6674 non prevede particolari criteri per l’accesso; riteniamo, pertanto, che possano beneficiarvi tutti i soggetti deboli, la cui disabilità sia accertata secondo i parametri generali stabiliti dalla legge n. 112/2016.

Sostegni. E’ garantito al disabile un contributo giornaliero di non oltre 100 Euro, per massimo 60 giorni, per il pagamento della retta assistenziale.

L’ammontare del contributo è rapportato al reddito del nucleo familiare del disabile e non deve essere superiore all’80% del costo complessivo del ricovero.

Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità di offerta sociosanitarie accreditate.

Con il restante 43% delle risorse stanziate in favore di Regione Lombardia dovranno, invece, essere finanziati interventi di natura infrastrutturale. Nello specifico:

  • contributi per la ristrutturazione delle unità abitative con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche, migliorare la fruibilità dell’ambiente e mettere a norma gli impianti

Su precisa disposizione di Regione Lombardia, le risorse stanziate NON sono destinate all’acquisto o alla costruzione di nuove unità abitative, bensì finalizzate al riutilizzo di beni immobili messi a disposizione dai familiari o dalle associazioni di settore.

Destinatari. Secondo un preciso ordine di priorità, gli interventi di ristrutturazione sono destinati a:

  1. gruppi appartamento e soluzioni di housing / co-housing di proprietà delle famiglie, delle associazioni di settore o di enti sia pubblici che privati;
  2. abitazione personale del disabile messa a disposizione per la realizzazione di una delle suddette soluzioni residenziali.

Sostegni. E’ previsto un contributo fino ad un massimo di 20.000 Euro per unità immobiliare, purché l’importo non sia superiore al 70% del costo complessivo dell’intervento, con priorità al riutilizzo del patrimonio reso disponibile dai familiari o dalle associazioni di settore.

Per il medesimo intervento non possono essere richiesti ulteriori contributi ad enti nazionali e/o regionali.

  • contribuzione al pagamento del canone di locazione e/o delle spese condominiali

Destinatari. Regione Lombardia non stabilisce particolari criteri per l’accesso; possono quindi beneficiarvi tutti i soggetti deboli, la cui disabilità sia accertata secondo i parametri generali stabiliti dalla legge n. 112/2016.

Sostegni. La delibera n. X/6674 distingue tra concorso al pagamento dei canoni di locazione e concorso al pagamento delle spese condominiali.

Nel primo caso è stata preventivata la corresponsione di una somma mensile non superiore a 300 Euro per ogni unità abitativa, con la precisazione che il contributo non può eccedere l’80% dell’importo totale del canone.

Relativamente, invece, ai sostegni per il pagamento delle spese condominiali, Regione Lombardia riconosce un importo fino ad un massimo di 1.500 Euro annui per ogni unità abitativa. Anche in questo caso le somme erogate non devono essere superiori all’80% dell’ammontare complessivo delle spese.

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