Con la sentenza n. 15885, pubblicata il 15 giugno, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è occupata nuovamente di argomenti attualissimi nell’ambito della gestione del personale: l’abuso del diritto da parte del datore di lavoro e la ‘tenuta’ del verbale di conciliazione in sede sindacale.

E’ stato trattato il caso di 11 lavoratori, nei confronti dei quali era stato disposto il trasferimento “in sedi lontane e disagiate”, in quanto la società datrice di lavoro aveva deciso di subappaltare a terzi le attività svolte presso la sede nella quale erano occupati. Gli 11 interessati erano stati licenziati (all’esito di un procedimento disciplinare) perché si erano rifiutati di ottemperare all’ordine di trasferimento.

La vicenda si era conclusa con l’accettazione del licenziamento da parte dei lavoratori a fronte di un incentivo in denaro.

Dunque, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale, ciascun lavoratore ha accettato il licenziamento  intimato a seguito del rifiuto ad essere trasferito.

Successivamente i lavoratori hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro, chiedendo che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo per abuso di diritto da parte del datore di lavoro, nonostante la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, la cui validità sarebbe stata travolta dal fatto stesso che il datore di lavoro aveva agito con abuso di diritto.

Concretamente, secondo i lavoratori, la comunicazione dei trasferimenti era stata utilizzata dal datore di lavoro come “mezzo di pressione” affinchè accettassero il licenziamento.

Il Tribunale, la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione hanno dato al caso la medesima soluzione: la rinuncia all’impugnazione del licenziamento è valida ed efficace.

La Cassazione ha precisato che l’abuso del diritto si configura solamente “allorchè il titolare di un diritto soggettivo [nel nostro caso, il datore di lavoro], pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale [i lavoratori], ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti”. Dunque, non basta che “una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi”.

Pertanto, nel caso esaminato, il datore di lavoro ha correttamente esercitato il proprio diritto a trasferire i dipendenti da una sede ad un’altra, pur se “distante e disagiata”, a seguito della decisione di subappaltare le attività svolte nella sede cui erano assegnati.

Secondo i giudici, non costituisce comportamento contrario a correttezza e buona fede porre ai lavoratori interessati al trasferimento l’alternativa di un licenziamento accettato in sede sindacale dietro riconoscimento di un incentivo economico.

In sostanza, se anche si ritenga che il datore di lavoro abbia posto in essere una misura non idonea a salvaguardare gli interessi dei lavoratori, manca nel caso l’ulteriore aspetto della illiceità del risultato perseguito e/o dell’illegittimità dei mezzi utilizzati per raggiungerlo.

Detto questo, la Suprema Corte ha affrontato l’ulteriore questione della impugnabilità del verbale di conciliazione in sede sindacale per affermare la validità ed efficacia degli atti sottoscritti, dal momento che in giudizio “non è stato dedotto che i lavoratori non avessero potuto disporre di una condizione di libera e consapevole autodeterminazione, alla luce delle circostanze tutte del caso concreto e dell’evolvere della complessa vicenda, così da dover subire un sacrificio del tutto sproporzionato e ingiustificato”.

Ne derivano chiare indicazioni per chi -come spesso gli avvocati- sia estensore del testo dei verbali di conciliazione in sede protetta: da un lato, descrivere (nelle premesse) l’oggetto della controversia in maniera specifica e comprensibile (rinunciando al ‘legalese’), dall’altro, inserire clausole che focalizzino l’attenzione delle parti sulla consapevolezza e libertà della propria scelta.

 

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