Lo scorso 8 giugno 2018 il Tribunale di Torino ha rimesso all’attenzione della Corte Costituzionale un’interessante questione di legittimità relativa all’art. 590-quater del Codice Penale, che disciplina il computo delle circostanze in tema di reati stradali, nonché all’art. 222 del Codice della Strada, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente prima che siano decorsi cinque anni.

La vicenda giudiziaria in cui tale questione di legittimità è stata sollevata riguardava una donna coinvolta in un sinistro stradale nel corso del quale, non avendo rispettato il semaforo rosso, aveva investito un pedone che stava impegnando l’attraversamento pedonale, a sua volta con luce semaforica rossa.

All’imputata veniva contestata la nuova fattispecie di reato di cui all’art. 590 bis c.p. per aver causato, con la condotta sopra descritta, lesioni gravi alla persona offesa, con l’aggravante di non aver rispettato l’indicazione luminosa del semaforo e con l’attenuante del concorso di colpa del pedone.

La difesa ha in primo luogo dubitato della legittimità costituzionale dell’art.590 quater del Codice Penale, che impedisce di ritenere l’attenuante del concorso della persona offesa equivalente o prevalente rispetto all’aggravante contestata nel capo di imputazione. Se il bilanciamento di circostanze fosse possibile, infatti, la pena comminata all’imputata si ridurrebbe notevolmente.

La seconda questione sollevata dal difensore riguarda l’art. 222 del Codice della Strada.

In particolare, viene evidenziata la contraddittoria contestuale previsione, nel testo della norma, della sospensione e della revoca della patente, nonché l’indiscriminata applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente per cinque anni anche per condotte diverse sotto il profilo dell’offensività, della colpa e della pericolosità.

In proposito, il Giudice ha osservato che “la suddetta scelta del legislatore travalica i limiti della ragionevolezza allorquando sottopone, senza possibilità di graduazione, alla medesima sanzione accessoria situazioni la cui ontologica necessità invece attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione di un diverso disvalore sociale. Il legislatore pone invero, in primo luogo, sullo stesso piano quanto all’individuazione della sanzione amministrativa accessoria le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l’omicidio colposo derivante da violazioni di norme del Codice della Strada, facendo discendere dalla condanna o dall’applicazione della pena, ancorché condizionalmente sospesa, la revoca della patente.” Prosegue l’ordinanza: “l’art. 222 del Codice della Strada non lascia al Giudice alcuna possibilità di commisurare la sanzione accessoria alla gravità del danno, alle modalità del danno, all’ intensità della colpa e al concorrere di altri fattori (quali, ad esempio, il concorso della persona offesa)”.

Tale disposizione contrasterebbe con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza della pena, in quanto porrebbe sullo stesso piano e applicherebbe la medesima sanzione a fatti di reato diversi, non concedendo al giudicante alcuna possibilità di graduazione.

In conclusione, dunque, il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini anzidetti, sospendendo il procedimento e rinviando gli atti alla Corte Costituzionale.

 

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