In assenza di evidenze scientifiche certe, nelle ipotesi di responsabilità da somministrazione di vaccini il nesso di causa va accertato mediante l’utilizzo di leggi statistiche, che come noto “si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato da un secondo accadimento in una certa percentuale di casi (c.d. probabilità qualificata), nonostante la successione degli eventi non sia posta in relazione causale secondo gli studi e le analisi della migliore ed attuale scienza”.

Il principio è stato recentemente affermato con sentenza del 20 dicembre 2016 dalla Corte di Appello di Bologna, che ha ribadito, in linea con l’orientamento giurisprudenziale dominante, l’applicazione del criterio del “più probabile che non”, generalmente utilizzato in tema di responsabilità medica.

Tale criterio comporta che la prova della riconducibilità di un evento ad una causa antecedente venga fondata sull’applicazione di regole probabilistiche, sia sotto il profilo scientifico, sia sotto quello statistico.

Nello specifico, la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna, ha negato il risarcimento agli eredi di un militare deceduto in seguito a leucemia, asseritamente insorta successivamente alla somministrazione, durante il servizio di leva, di vaccini contenenti metalli pesanti.

La Corte di Appello, in particolare, ha ritenuto, sulla base delle risultanze della consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, statisticamente provato che gli additivi contenuti nei vaccini iniettati non possono essere stati in quantità superiore alle sostanze cancerogene assimilate dal ragazzo tramite il normale consumo di cibo ed acqua e, ancor di più, […] tramite il fumo di sigaretta”, da ciò concludendo che è più probabile che la reazione anomala del sistema immunitario verificatasi nel caso di specie sia derivata dalla maggior quantità di sostanze assimilate diversamente rispetto che attraverso la vaccinazione militare.

La sentenza è conforme alle più recenti pronunce in materia, sia di legittimità sia di merito, che hanno costantemente applicato il criterio di probabilità scientifica.

Utilizzando il medesimo criterio, ad esempio, il Tribunale di Milano (sezione Lavoro, sentenza 23 settembre 2014), ha riconosciuto la responsabilità per la somministrazione di un vaccino esavalente, ritenendo più probabile che non l’incidenza causale del medesimo sulla patologia dell’autismo riscontrata in un minore.

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