E’ al vaglio del Senato il DDL S. 2224, meglio noto come disegno di legge Gelli dal nome del suo relatore alla Camera dei Deputati, dove il testo normativo è stato approvato lo scorso 28 gennaio.

Si tratta di un intervento normativo, che va ad integrare la disciplina introdotta con la l. n. 189/2012, di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. legge Balduzzi), chiaramente funzionale ad attuare una politica di protezione della professione medica rispetto al rischio di azioni legali, che ha originato la cosiddetta medicina difensiva, ovvero la tendenza da parte dei medici ad adottare sempre più spesso cautele aggiuntive rispetto a quelle normalmente richieste (quali prescrizioni di visite ed accertamenti non necessari), al fine di cautelarsi da eventuali denunce dei pazienti.

Molte sono le novità che meritano approfondimento. In questa sede tratteremo le principali modifiche legislative in ambito penale, riservandoci di ritornare in argomento per gli aspetti civilistici.

In particolare, l’art. 6 prevede l’introduzione all’interno del codice penale dell’art. 590 ter (che in realtà presenterà una diversa numerazione, data la recente approvazione della l. n. 41/2016 che dopo l’art. 590 bis c.p. ha introdotto l’aggravante di “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”), rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

RESPONSABILITA’ MEDICA: COSA CAMBIA IN MATERIA PENALE

La norma presenta tre fondamentali aspetti:

  • in primo luogo, la responsabilità del medico per omicidio colposo o lesioni colpose per imperizia, ovvero per inosservanza di regole tecniche, viene riconosciuta solo in caso di colpa grave.

Ciò significa che, qualora venga posta in essere una condotta lesiva dovuta a negligenza o imprudenza, il medico risponderà anche per colpa lieve.

Con questa scelta il legislatore aderisce al maggioritario orientamento giurisprudenziale formatosi in seguito all’entrata in vigore della legge Balduzzi, il cui art. 3 comma 1 primo periodo prevede che l’esercente la professione sanitaria non risponde penalmente per colpa lieve ove si attenga alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Sebbene tale disposizione normativa non abbia limitato esplicitamente la responsabilità per colpa grave ai soli casi di imperizia, copiosa giurisprudenza di legittimità ha affermato che la volontà del legislatore fosse proprio in questa direzione (ex pluribus Cass. Pen., Sez. IV, 23.04.2015 n. 16944). La ratio di tale orientamento risiedeva principalmente nel ritenere che le linee guida attengano solo a regole di perizia e non di diligenza e/o prudenza;

  • in secondo luogo, la nuova norma esclude la responsabilità per colpa grave nel caso in cui il medico abbia agito nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalla linee guida elaborate dalla comunità scientifica.

Questo principio è ricavabile anche dall’art. 3 comma 1 primo periodo della legge Balduzzi, il quale però ha omesso di indicare quali siano le Best practice che il giudice penale debba ritenere rilevanti. La disciplina prevista dal DDL S. 2224 supera, invece, questa criticità, prevedendo che le linee guida siano solamente quelle definite dall’art. 5 del disegno di legge Gelli, ovvero quelle elaborate da società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto dal Ministero della Salute da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore.

Ove la proposta di legge in esame venga definitivamente approvata dal parlamento, sarà dunque più agevole per i giudici stabilire la rilevanza penale o meno delle condotte tenute dagli esercenti le professioni sanitarie;

  • da ultimo, l’art. 6 del DDL S. 2224 prevede che l’esercente la professione sanitaria la cui condotta abbia cagionato la morte o le lesioni di un paziente possa ritenersi in colpa grave, pur avendo osservato le linee guida, qualora il caso concreto presenti rilevanti specificità.

In particolari ed atipiche circostanze il medico potrebbe, quindi, trovarsi nella situazione di non rispettare le linee guida, ove queste siano inadatte rispetto alla particolarità del caso specifico. Anche in questo caso il legislatore aderisce pienamente ad un costante orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto in seguito all’entrata in vigore della legge Balduzzi (Cass. Pen., Sez. IV, 19.01.2015, n. 9923).

In conclusione, l’approvazione del disegno di legge Gelli dovrebbe comportare una maggiore determinatezza nelle fattispecie penalistiche di responsabilità medica e così una definitiva abolitio criminis per quelle condotte attive od omissive del medico che non siano state tenute con grave imperizia, in quanto siano state rispettate le linee guida adottate ai sensi di legge (salve ovviamente “le rilevanti specificità del caso concreto”).

Si auspica che la presente riforma, ormai in dirittura d’arrivo, ponga fine alla pratica della medicina difensiva, affinché i medici tornino a “fare i medici” senza doversi preoccupare di eventuali ripercussioni legali, che in futuro potranno, pertanto, scaturire solo in caso di gravi errori frutto di un’inadeguata preparazione.