La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da un creditore nei confronti di una S.n.c. spieghi effetti anche nei riguardi dei soci, che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Ne deriva che se la società non propone opposizione, il decreto ingiuntivo vale come titolo esecutivo anche nei confronti dei soci, pur valendo, in sede esecutiva, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall’art. 2304 c.c.

Se, invece, la società propone opposizione, la sentenza di accoglimento con la quale venga accertato, ad esempio, un minor debito sociale o l’inesistenza del debito stesso, produce i suoi effetti anche a favore dei soci.

Il creditore sociale può, tuttavia, chiedere ed ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo sia nei confronti della società che dei singoli soci, allo scopo di munirsi di uno specifico titolo nei loro confronti.

In questo caso – e a precisarlo è la Corte di Cassazione in una recente sentenza – occorre considerare che se il socio non propone opposizione al decreto ingiuntivo, nei suoi confronti si forma non solo un titolo esecutivo autonomamente azionabile, ma anche un giudicato sostanziale (l’accertamento, cioè, di un determinato debito) che può anche risultare in contrasto con il giudicato che viene a formarsi nei confronti della società laddove questa abbia, invece, proposto opposizione.

Dunque, il decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti di un socio e non tempestivamente opposto da questo, diviene definitivo nei suoi riguardi, con tutti i conseguenti effetti, indipendentemente dal fatto che la società (o altro socio) abbia, invece, proposto opposizione e questa sia stata accolta.

Di ciò il socio deve, quindi, tener conto al ricevimento di un decreto ingiuntivo emesso anche nei suoi confronti.

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