Somministrazione e DVR: attenzione a prevedere una valutazione specifica
Con l’ordinanza n. 32659 del 15.12.2025, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di contratti di somministrazione di lavoro, chiarendo quando questi possono dirsi illegittimi in assenza di un’adeguata valutazione dei rischi da parte dell’impresa utilizzatrice.
La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di un lavoratore che aveva chiesto di accertare l’illegittimità del proprio contratto di somministrazione e, di conseguenza, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’azienda utilizzatrice, oltre al riconoscimento di un’indennità risarcitoria.
Sia in primo sia in secondo grado, i giudici avevano già accolto le domande del lavoratore: pur essendo stato formalmente redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), infatti, mancava al suo interno una valutazione specifica riferita ai lavoratori somministrati.
La Corte di Cassazione, richiamando il combinato disposto degli artt. 32 del D. Lgs. n. 81/2015 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché la normativa eurounitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha confermato le decisioni dei giudici di merito.
Particolare rilievo è stato attribuito all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, includendo espressamente quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione viene resa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, i lavoratori somministrati presentano un fattore di rischio “tipico”, strettamente legato alla temporaneità del loro inserimento nell’organizzazione aziendale. La minore familiarità con l’ambiente di lavoro e con le attrezzature utilizzate li espone, in misura maggiore, a potenziali pericoli per la salute e la sicurezza.
Ne consegue che non è sufficiente una valutazione dei rischi generica, indistinta e valida per tutti i lavoratori. È invece necessario predisporre, prima dell’instaurazione del rapporto, una valutazione specificamente dedicata al personale somministrato, non essendo possibile sanare tale carenza in un momento successivo.
L’ordinanza della Cassazione si inserisce nel più ampio e attuale dibattito in tema prevenzione degli infortuni sul lavoro, ribadendo l’importanza di una valutazione concreta ed effettiva dei rischi, anche con riferimento ai lavoratori cosiddetti “flessibili”.

