Il fenomeno delle start-up è in continua evoluzione. Basti pensare che, da ottobre 2015 ad oggi, il loro numero è cresciuto di 700 unità, passando da 4.705 a 5.400 di cui 1.024 solo in Lombardia. Altrettanto velocemente si susseguono gli interventi normativi per regolare il fenomeno: senza pretese di esaustività, si intende qui offrire qualche spunto sulle ultime novità.

Innanzitutto la start-up innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Crescita 2.0, Decreto Legge 179/2012, con l’intento di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’imprenditoria, in particolar modo giovanile. Non rappresenta un tipo nuovo ed autonomo di società e si caratterizza per essere una società di recente costituzione, dotata di un business plan innovativo dal punto di vista dell’oggetto sociale e che abitualmente presenta quattro fasi di sviluppo:

  • DISCOVERY: fase iniziale di ideazione pura e semplice con la promozione del progetto imprenditoriale;
  • VALIDATION: fase in cui si cerca di capire se il prodotto /servizio possa essere d’interesse per il mercato;
  • EFFICIENCY: fase di determinazione del modello di business, in cui vengono definite e migliorate le strategie;
  • SCALING: fase di attivazione della start-up.

start-up innovative: novità legislative

In base alla definizione dell’art. 25 del predetto Decreto Legge 179/2012, si tratta:

  • di una società di capitali, che può essere costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano,
  • ovvero di una società europea residente in Italia,

le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che deve possedere i seguenti requisiti:

SOCI: originariamente il legislatore aveva previsto che le start-up innovative potessero essere costituite soltanto da persone fisiche che dovevano detenere, dal momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e del diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Dal 2013 tale requisito è stato eliminato poiché rappresentava un limite alla costituzione delle start-up innovative che pertanto oggi possono essere partecipate da società o gruppi di impresa;

ATTIVITA’ D’IMPRESA: la società deve essere neo-costituita e la start-up non può avere una durata superiore ai 60 mesi;

SEDE PRINCIPALE: Italia;

DIMENSIONE: il totale del valore della produzione della start-up innovativa risultante dall’ultimo bilancio approvato non deve essere superiore a 5 milioni di Euro;

DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI: per tutta la durata dell’attività. La ragione di tale previsione è rinvenibile nella tendenza alla patrimonializzazione progressiva (auto rafforzamento della società e bilanciamento delle perdite) ed alla fidelizzazione dei soci;

OGGETTO: rappresenta il cuore della disciplina perché individua la connotazione della start-up innovativa che deve avere come oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ed ad alto valore tecnologico;

NO FUSIONE/ SCISSIONE / CESSIONE: la start-up innovativa non può derivare da un’operazione di fusione, scissione e/o cessione di ramo d’azienda; di recente il Ministro dello Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole alla costituzione derivante da un affitto di ramo di azienda in quanto viene mantenuta la titolarità in capo all’affittante;

ULTERIORI REQUISITI necessari per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Si tratta di requisiti alternativi e quindi è sufficiente anche solo la presenza di uno di essi:

i) le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore totale della produzione della start-up innovativa;

ii) l’impiego come dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo il dottorato di ricerca. Non è più invece richiesto che la società sia titolare di almeno una privativa industriale.

START- UP INNOVATIVE: novità legislative

Sempre il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto la figura dell’ incubatore di certificato che si occupa di fornire sevizi alla start-up innovativa. Di recente si è posto il problema della natura dell’incubatore, se deve sede fisica o può essere semplicemente virtuale: sulla questione il Giudice del Registro delle Imprese ha chiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico che si è espresso in favore della materialità.

Sono poi previste due categorie particolari di start-up innovative:

  • quelle a vocazione sociale, che operano in via esclusiva nei settori indicati dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 155/2006: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali;
  • e quelle a vocazione turistica, che operano in via esclusiva nei settori indicati dall’art. 11 bis del Decreto Legge 83/2014 poi convertito nella Legge 29 luglio 2014 n. 106:  si tratta di  società  che  hanno  come  oggetto sociale la promozione  dell’offerta  turistica  nazionale  attraverso l’uso  di  tecnologie  e  lo  sviluppo  di  software  originali, in particolare agendo attraverso la predisposizione di servizi  rivolti alle imprese turistiche.

Al fine di poter usufruire del regime di agevolazioni di varia natura previste in suo favore, la start-up innovativa deve iscriversi alla Sezione Speciale del Registro Imprese, semplicemente depositando l’autocertificazione del legale rappresentante.

La start-up innovativa e l’incubatore di certificato, dal momento dell’iscrizione predetta:

  • sono esonerati dal pagamento di imposta di bollo, costi di segreteria, diritto annuale in favore delle Camere di Commercio;
  • godono dell’accesso privilegiato al Fondo di Garanzia per le PMI;
  • hanno la possibilità di avere gratuitamente la Carta dei Servizi dell’Agenzia Italiana per la promozione all’estero;
  • non sono soggette a fallimento ed alle altre procedure concorsuali, applicandosi alle stesse la procedura di esdebitazione di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
  • usufruiscono di agevolazioni lavoristiche e fiscali.

Sotto il profilo fiscale, il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 ha indicato le modalità attuative degli incentivi fiscali riferiti al periodo di imposta 2016 per coloro che investono nelle start up innovative. Il decreto distingue fra:

  • persone fisiche (soggetti passivi IRPEF) per le quali l’incentivo è rappresentato da una detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% degli investimenti rilevanti fino ad un importo massimo di 500.000 Euro per ciascun periodo di imposta. Tale incentivo, sempre sotto forma di detrazione di imposta, è elevabile fino al 25% dei conferimenti rilevanti per le start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico;
  • persone giuriche (soggetti passivi IRES) per le quali l’incentivo si configura come una deduzione del reddito imponibile pari al 20% di quanto investito in conferimenti di capitale di start-up innovative sino ad un massimo di 1,8 milioni di Euro; non devono, però, disporre dell’investimento prima di due anni. L’incentivo è elevabile fino al 27% per le start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

START- UP INNOVATIVE: novità legislative

Quanto allo Statuto, con D.M del 19 febbraio 2016, è stata introdotta la possibilità di costituire una start-up innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la facoltà di costituire la società per atto pubblico.

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle Imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Il provvedimento rende quindi il procedimento di costituzione sia assai più semplice e conveniente: la società potrà infatti essere immediatamente costituita eliminando i costi notarili della redazione per atto pubblico.

Da ultimo, con decreto direttoriale 1 luglio 2016 sono state approvate le specifiche tecniche per la redazione del modello standard formato elaborabile XML. Atti costitutivi e statuti dovranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it. Le disposizioni contenute in tale decreto avranno efficacia dal 20 luglio 2016.

In pari data, il Ministero dello Sviluppo Economico è ha altresì espressamente precisato che resta comunque valida la modalità di costituzione prevista dal codice civile con atto pubblico che le Camere di Commercio sono tenute ad accettare.

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