Lo scorso 14 marzo l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha reso note le Tabelle aggiornate al 2018, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica e dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale.

Le proposte dell’Osservatorio milanese sono state sottoposte anche all’esame degli Osservatori di altre sedi, in particolari nelle Assemblee Nazionali degli Osservatori sulla Giustizia civile (2016 Milano, 2017 Roma), ed hanno trovato sostanziale condivisione da parte degli Osservatori di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Torino e Verona.

Oltre ad aggiornare i criteri orientativi già in essere, l’Osservatorio ha pubblicato alcuni nuovi elaborati, aventi ad oggetto parametri per la quantificazione delle seguenti voci di danno non patrimoniale:

da premorienza, qualora un soggetto che subisce una menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto e per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita;

–  terminale, liquidabile alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni;

da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa;

– da ultimo, ex articolo 96 comma 3 c.p.c. in ipotesi di responsabilità aggravata della parte in un giudizio.

Con particolare riferimento alla diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile individua cinque differenti tipologie, graduate su una scala di gravità crescente (tenue, modesta, media, elevata, eccezionale) e modulate tenendo conto dei parametri adoperati dalla giurisprudenza prevalente, quali la notorietà del diffamante, lo strumento utilizzato per perpetrare l’illecito, l’eventuale carica pubblica rivestita dal soggetto passivo, la sussistenza o meno della successiva rettifica. L’ipotesi meno grave, per la quale è previsto un risarcimento che va da € 1.000,00 a € 10.000,00, si configura qualora il diffamante non sia un soggetto noto, l’offesa non abbia alcuna risonanza mediatica ed il convenuto ponga in essere un intervento volto a riparare il danno subito.

In caso di modesta notorietà del diffamante e della notizia diffamatoria, nonché di assenza di risonanza mediatica dell’offesa, il risarcimento andrà invece da € 11.000,00 a € 20.000,00.

Qualora il mezzo diffamatorio abbia una significativa diffusione ed il diffamante sia soggetto mediamente noto, l’ipotesi risarcitoria oscilla da € 21.000,00 a € 30.000,00.

La quarta categoria di diffamazione si configura qualora la notorietà del diffamante sia elevata, gli episodi diffamatori abbiano un’ampia diffusione, anche mediatica, e vi sia stato l’utilizzo utilizzo di espressioni denigratorie. In questo caso, la persona offesa potrà ottenere sino a € 50.000,00 a titolo di ristoro per il danno subito.

Nelle ipotesi più gravi, qualificate come eccezionali dall’Osservatorio, il risarcimento potrà persino eccedere tale importo massimo.

Di tutta evidenza l’importanza per gli operatori del diritto di tali elaborati, periodicamente aggiornati e rivalutati in base agli indici ISTAT e che quotidianamente divengono indispensabile riferimento per la quantificazione del danno e la determinazione dell’ammontare dei risarcimenti.

https://www.tribunale.milano.it/files/Tribunale%20Milano%20tabelle%20danno%20non%20patrimoniale%202018.pdf

 

Iscriviti alla Newsletter