Il Garante ha pubblicato oggi due nuove FAQ – in aggiunta a quelle già divulgate il 4 maggio scorso – per chiarire i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici sul posto di lavoro e fornire indicazioni sul corretto trattamento dei dati personali.

Queste le indicazioni:

  • Il datore di lavoro, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o dei protocolli di sicurezza anti-contagio, può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica. Solo il medico del lavoro infatti – precisa il Garante – in quanto professionista sanitario, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori; ciò, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. In ogni caso, sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche con riguardo all’affidabilità e appropriatezza dei test.
  • Le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni stabilite dal medico competente.
  • Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere effettuati dal medico competente o da altro personale sanitario e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
  • I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (ad esempio tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), ma non possono conoscere l’esito dell’esame.
  • La partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (quale l’isolamento domiciliare) nonché per finalità di sanità pubblica da parte del dipartimento di prevenzione regionale. Tali trattamenti di dati – specifica infine il Garante – devono essere tenuti distinti da quelli effettuati nell’ambito di test sierologici per Covid-19 effettuati per finalità di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.