Il trust non dispone di personalità giuridica ed è quindi privo di legittimazione processuale: questo è quanto ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017, confermando le argomentazioni espresse da alcune precedenti pronunce in materia.

Secondo la Cassazione, infatti, l’istituzione di un trust non determina il sorgere di nuovo soggetto giuridico, bensì esclusivamente la formazione di un patrimonio separato, amministrato dal trustee nell’interesse di uno o più beneficiari e destinato ad un fine prestabilito.

E’ quindi il trustee l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante del trust ma come colui che dispone in via esclusiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici conferiti nel trust stesso.

IL CASO

Un istituto bancario eroga ad una società un mutuo fondiario, garantito da ipoteca su alcuni beni immobili di proprietà di un terzo, successivamente conferiti in un trust.

Risolto il contratto di mutuo per inadempimento della società, l’istituto bancario notifica al trust in persona del trustee, anziché a quest’ultimo in proprio, un atto di pignoramento immobiliare.

Il Giudice dichiara improcedibile l’esecuzione, rilevando d’ufficio l’inesistenza giuridica del soggetto nei cui confronti era stata promossa la procedura, ovvero il trust, ordinando nel contempo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.

L’istituto bancario propone opposizione; il giudizio termina con una pronuncia di rigetto sulla scorta dei medesimi motivi espressi dal Giudice dell’esecuzione.

L’istituto bancario ricorre, quindi, in Cassazione chiedendo la riforma della decisione.

La Suprema Corte conferma la correttezza dell’operato del Giudice dell’esecuzione, in particolare rilevando che il trust:

  • è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti. Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica;
  • non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee: non è corretto assimilarlo ad una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante;
  • non comporta la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un patrimonio destinato ad un preciso scopo;
  • non è legittimato nei rapporti con i terzi e, pertanto, non può stare in giudizio autonomamente. La legittimazione processuale spetta esclusivamente al trustee, quale unico soggetto che ha il potere di gestire i beni conferiti nel trust in conformità alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo.

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato il recente orientamento giurisprudenziale in tema di carenza di legittimazione processuale in capo al trust in persona del suo legale rappresentante, ribadendo che qualsiasi azione processuale deve essere promossa, a pena di nullità, nei soli confronti del soggetto trustee.

 

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