Nella scorsa puntata de “Il Filo dell’IP”abbiamo scritto di come i filati, i tessuti ed i capi di abbigliamento possano formare oggetto di brevetto o essere protetti come disegni e modelli.

Ma le tutele non finiscono qui.

Di grande attualità è infatti il tema della tutela dei prodotti del comparto tessile e moda come marchi (a motivi ripetuti, di forma, di colore…) o come opere protette dal diritto di autore.

Partiamo da quest’ultimo.

L’accesso alla protezione offerta dal diritto d’autore rappresenta una grande opportunità per le imprese perché si estende fino a 70 anni dalla morte dell’autore, garantendo una durata molto più ampia di quella concessa dai disegni e modelli registrati (25 anni) e dai disegni e modelli comunitari non registrati (3 anni).

In Italia, la tutela autorale non richiede alcuna registrazione perché nasce contestualmente alla creazione dell’opera, rappresentata, in questo caso, dai filati, dai tessuti, dai capi di abbigliamento, da una borsa, da una scarpa…

Tali prodotti sono infatti assimilati alle opere del disegno industriale e tutelati se posseggono:

  1. carattere creativo;
  2. valore artistico.

Se il carattere creativo è facilmente individuabile nella forma espressiva che riflette la personalità dell’autore manifestando le sue scelte libere e creative, non così per il valore artistico che, nel corso del tempo, è stato definito in vari modi dalla giurisprudenza e di cui, anzi, a seguito di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa proprio con riferimento a capi di abbigliamento (caso Cofemel) è ormai messa in discussione anche la sussistenza.

La Corte di Giustizia ha infatti statuito che tutte le opere creative dovrebbero essere protette dal diritto d’autore, senza che per alcune, quelle del design industriale, sia necessaria la sussistenza anche del valore artistico per poter accedere a tale tutela.

Questo principio apre sicuramente la strada alla possibilità di proteggere con il diritto di autore prodotti del tessile e moda che ne erano esclusi perché mai esposti in mostre o musei, mai pubblicati su riviste di settore o mai oggetto di premi o riconoscimenti della critica. 

Allo stato attuale, però, non esistono sentenze italiane che hanno escluso l’applicazione del valore artistico in modo puntuale. Così, a gennaio, la nota sentenza del Tribunale di Milano pronunciatosi sui simil – Moon Boot di Chiara Ferragni ha valutato anche l’esistenza del valore artistico, già riconosciuto ai Moon Boot originali da una sentenza del 2016.

Tirando le fila: filati, tessuti, capi di abbigliamento, borse e calzature che presentano i requisiti richiesti, possono essere oggetti di brevetto e protetti dalla normativa italiana ed europea sia come disegni e modelli, registrati e non, sia, dal diritto di autore per il più ampio periodo di 70 anni dalla morte dell’autore.

Così, ad esempio, con un’altra recente sentenza, il Tribunale di Milano ha riconosciuto questa tutela per tessuti moda realizzati sulla base disegni africani espressione dell’antica tradizione culturale dei loro autori.

Ma non è tutto.

Qualora infatti i prodotti del comparto tessile abbigliamento posseggano anche capacità distintiva, ossia permettano ai consumatori di identificare in modo certo e agevole la loro provenienza da una determinata impresa, possono ricevere anche tutela come marchi.

E’ soprattutto il caso dei continuativi, che, appartenendo a collezioni non stagionali, acquistano la capacità distintiva attraverso la loro costante presenza sul mercato e l’apprezzamento da parte dei clienti e, in generale, del pubblico che li riconduce intuitivamente a quel produttore.

Una particolare scelta stilistica riguardante la fantasia di un tessuto, il modello di un abito, la forma di una borsa o la posizione del logo su una calzatura possono, infatti, divenire distintivi con il passare del tempo e quindi essere protetti come marchi.

Non ci riferiamo qui tanto al classico logo figurativo bidimensionale, ma specifiche tipologie di marchi, a motivi ripetuti, di forma, di colore e di posizionamento, che vengono molto utilizzati e possono esser utilmente protetti, quando sussistano le condizioni, depositandoli.

Ecco alcuni esempi:

  • i marchi a motivi ripetuti: hanno ad oggetto grafiche, decori, pattern apposti in serie su tutta o su parte della superficie dei prodotti quando richiamano la provenienza da una determinata impresa e sono scelti proprio per questo dai consumatori: pensiamo al damier di Luis Vuitton o al tartan di Burberry;
  • i marchi di forma: proteggono la forma tridimensionale del prodotto o di una parte di esso, non necessitato dalla sua funzione, che, nella mente dei consumatori, è immediatamente riconducibile a quell’impresa: l’iconica Birkin di Hermès che è oggetto di registrazione sia come forma dell’intera borsa che come forma della tipica chiusura con il lucchetto;  
  • i marchi di colore: ove oggetto di registrazione sono un colore o una particolare combinazione cromatica: robin-egg blue di Tiffany & Co, rosso delle suole Louboutin;
  • i marchi di posizionamento riferitialla specifica posizione o modalità di apposizione del marchio sul prodotto: la striscia rossa di una linea di calzature Prada, posta longitudinalmente e che copre in parte la zona posteriore della suola…

Spesso pensare anche a questo tipo di tutela e non solo al marchio come logo bidimensionale non è immediato per le imprese eppure vale sempre la pena di rifletterci anche perché il marchio permette di ottenere una tutela potenzialmente illimitata nel tempo.

Infatti la registrazione, che può essere chiesta a livello nazionale, europeo o internazionale e dura 10 anni prevede, al permanere dei requisiti richiesti, la possibilità di rinnovo per ulteriori periodi ciascuno della durata di 10 anni.

Concludendo, tutti gli strumenti analizzati nelle due puntate offrono agli operatori del settore un ampio e vario ventaglio di opportunità di protezione dei propri prodotti e, quindi, di valorizzazione degli investimenti effettuati non solo in ricerca e sviluppo ma anche in marketing e pubblicità.