In attesa di un definitivo assetto regolatorio, il Garante per la protezione dei dati fornisce nuove e specifiche indicazioni circa il trattamento dei dati personali e particolari dei dipendenti nell’ambito delle attività vaccinali sui luoghi di lavoro, di cui al “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” siglato lo scorso 06 apriledal Governo e dalle parti sociali.

In sintesi:

  • Ruoli

Viene ribadita la ripartizione delle competenze tra il medico competente e il datore di lavoro.

Le principali attività di trattamento dei dati – dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione – devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato. Il datore di lavoro non può in alcun modo raccogliere dai propri dipendenti, dal medico competente, da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie informazioni circa l’intenzione dei lavoratori di aderire alla campagna vaccinale, né tantomeno informazioni relative all’avvenuta somministrazione del vaccino e altri dati relativi alla loro condizione di salute.

  • Base giuridica del trattamento

Non essendoci, allo stato, un apposito atto normativo che recepisca le previsioni del Protocollo, il Garante precisa che la base giuridica del trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni può attualmente rinvenirsi nelle finalità di medicina preventiva e di medicina del lavoro (artt. 9.2 lett. h) e 9.3 del Regolamento UE n. 2016/679).

Rammenta, inoltre, che il consenso del lavoratore non può costituire valida condizione di liceità per il trattamento di detti dati, così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale da parte del dipendente.

  • Raccolta delle adesioni e prenotazione delle dosi

L’informazione relativa all’adesione volontaria alla compagna vaccinale da parte del personale dipendente deve essere trattata solo dal professionista sanitario opportunamente individuato, come anche la pianificazione delle sedute vaccinali. Dette attività, ovviamente, dovranno essere realizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza dei dati adeguato al rischio.

All’atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all’ASL territorialmente competente, il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare – sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario – il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa; non dovranno in alcun modo essere presenti elementi in grado di rivelare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa.

Pianificazione delle vaccinazioni, somministrazione e registrazione del vaccino

In tutte e tre le fasi (pianificazione, somministrazione e registrazione) il datore di lavoro non dovrà trattare dati personali e particolari dei dipendenti, ma potrà unicamente fornire al professionista sanitario indicazioni di carattere organizzativo.

In particolare, la somministrazione del vaccino è “riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19” e deve essere effettuata in locali – individuati dal datore di lavoro – adeguati a garantire il rispetto della riservatezza e la dignità dei lavoratori.

  • Giustificazione delle assenze

La giustificazione dell’assenza potrà avvenire nel rispetto delle modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione di un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici. Attenzione: qualora l’attestazione dovesse riportare il tipo di prestazione sanitaria ricevuta dal dipendente, il datore di lavoro dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o chiedere l’esibizione del certificato vaccinale.

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