Dal 1° ottobre 2024 è divenuto operativo un nuovo meccanismo di prevenzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nei cantieri edili: si tratta della c.d. “patente a crediti”.

Tale sistema di prevenzione – introdotto dall’art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 (il “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”), così come modificato dal D.L. n. 19/2024 – ha lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’ambito di applicazione, i requisiti per il rilascio della patente a crediti e il sistema sanzionatorio sono stati già dettagliatamente descritti nell’articolo del 17 ottobre, pubblicato sul nostro sito e disponibile qui.

Ritorniamo sul tema per sottolineare come tale meccanismo rappresenti un importante stimolo per la compliance aziendale rispetto alla normativa in materia di lavoro e sicurezza. Si tratta, infatti, di un chiaro esempio di come il legislatore voglia motivare al rispetto delle norme in materia (i) incoraggiando pratiche di prevenzione e (ii) promuovendo l’etica della legalità, anche attraverso il riconoscimento di incentivi premiali.

La patente a crediti alla data del suo rilascio ha, infatti, un punteggio minimo di 30 crediti, ma è possibile ottenere un incremento dei crediti assegnatial verificarsi di alcune condizioni previste dalla normativa.

Potranno, infatti, essere attribuiti dei crediti aggiuntivi secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. n. 132/2024. Ciò accade, ad esempio, nel caso di: possesso di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro conforme alla norma UNI ISO 45001, certificato da organismi di certificazione accreditati (5 crediti); formazione sulla lingua per lavoratori stranieri (2 crediti); utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate (6 crediti); almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS (2 crediti).

Non solo, anche coloro che abbiano già adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello 231”) potranno ottenere un incremento di 4 crediti, qualora la parte relativa alla gestione della salute e sicurezza sia asseverata secondo la norma UNI 11751-1.

Anche questa volta, come già è accaduto in altri settori, il Modello 231 è considerato come elemento di bona gestio imprenditoriale al fine di prevenire l’accadimento di illeciti.

In alcuni ambiti, infatti, l’adozione del Modello 231 è previsto come requisito per ottenere specifiche attestazioni: Regione Lombardia, ad esempio, da oltre un decennio ha previsto l’adozione del Modello 231 come requisito obbligatorio per gli enti che intendono accreditarsi per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e per l’accreditamento dei soggetti gestori di unità di offerta sociosanitarie residenziali.

L’applicazione del Modello 231 è considerata, infatti, “ulteriore garanzia dell’efficienza e della trasparenza dell’operato sia della Regione che dell’ente accreditato, con lo scopo di migliorarne l’organizzazione e l’efficacia di funzionamento”.

Ancora di recente il“Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nel settore della logistica” – siglato dalla Prefettura di Milano, da Regione Lombardia, dalle Associazioni Datoriali dei settori della logistica, trasporti e distribuzione e dalle Organizzazioni sindacali – ha previsto l’istituzione di una “piattaforma di filiera” ad uso degli operatori del settore, che censirà tanto le imprese in esso operanti quanto i dati di dettaglio sulla manodopera impiegata.

L’esigenza dell’accordo è sorta dalla necessità di garantire che le imprese operanti in tale settore attuino processi di selezione e controllo nell’ambito degli appalti di servizi in modo trasparente. La profilazione all’interno della piattaforma avverrà su base volontaria ed è previsto un sistema di premialità per coloro che aderiscono. Anche questa volta, tra la documentazione utile ai fini dell’ottenimento delle premialità, è prevista l’adozione del Modello 231.

Occorre, poi, considerare che in un’economia interconnessa e globalizzata come quella odierna, anche la gestione dei rischi associati alla supply chain è diventata imperativa per le aziende. Avere adottato un Modello 231, in tale contesto, può risultare un requisito necessario al fine di stipulare contratti con determinati partners commerciali o clienti.

Da ultimo, si evidenzia che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l’adozione e la corretta implementazione del Modello 231 – sebbene non obbligatori per legge – costituiscono un dovere in capo agli amministratori, inserendosi nel più ampio dovere di approntare un adeguato ed efficiente assetto organizzativo della società anche sotto l’aspetto della prevenzione del rischio di commissione di illeciti. La mancata adozione del Modello 231, dunque, in taluni casi, potrebbe rilevare ai fini della responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c.