Con la sentenza n. 17239/2016, depositata lo scorso 22 agosto, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’onerosità del patto di non concorrenza con riferimento ai rapporti di agenzia.

Nella decisione sopra citata, la Suprema Corte ha ribadito il principio, già espresso con la sentenza n.12127/2015, secondo cui l’art.1751 bis, comma 2 c.c., introdotto dall’art.23 Legge n.422/2000, in forza del quale l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore (cioè, l’1 giugno 2001) ancorché i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente.

Pertanto, se un patto di non concorrenza è stato stipulato prima dell’1 giugno 2001 senza la previsione di un indennizzo per l’agente a nulla rileva, circa la debenza dell’indennità, il fatto che tale patto sia divenuto produttivo di effetti (a seguito della cessazione del rapporto di agenzia) in vigenza dell’art.1751bis c.c..

AGENZIA: LA CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI SULL’ONEROSITA’ DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

La Corte di Cassazione ha motivato la decisione in forza dell’art.11 delle Preleggi (secondo cui la legge non dispone che per il futuro e non ha effetto retroattivo) posta l’assenza di una disciplina transitoria per quanto concerne l’applicazione del secondo comma dell’art.1751bis c.c. (che, come scritto, prevede l’indennità a favore dell’agente), disciplina che, invece, il legislatore ha predisposto per il primo comma dell’art.1751bis c.c. (che prevede che il patto di non concorrenza deve risultare da atto scritto, riguardare la medesima zona, clientela e generi di beni o servizi del contratto di agenzia e che non può avere durata superiore ai due anni) e che quindi concerne tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma.

I giudici di legittimità hanno poi affermato che

la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale”, aggiungendo altresì che “anche per la nuova disciplina l’agente, d’intesa con la preponente, può dunque stabilire che all’obbligo [di non concorrenza] assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non-specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia.

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