Quando si parla di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), spesso le imprese entrano in allarme, ma altrettanto spesso ciò accade per una non corretta valutazione della situazione.
È indiscussa l’importanza del DURC, disciplinato dal Decreto ministeriale 30 gennaio 2015, n. 84785.

Il DURC serve principalmente a consentire rapporti con la Pubblica Amministrazione, sbloccare pagamenti e liquidazioni, accedere a benefici, agevolazioni e incentivi, nonché a gestire correttamente appalti e subappalti, anche privati.
La sua funzione è duplice: da un lato garantire il rispetto degli obblighi contributivi, evitando distorsioni del mercato; dall’altro assicurare che la contribuzione sia effettivamente versata, con ricadute su pensioni e coperture assicurative.

I problemi sorgono quando vi è il mancato rilascio di un DURC regolare (DURC negativo) da parte degli Enti previdenziali, a seguito di irregolarità o inadempimenti contributivi.

Un tema spesso discusso riguarda il ruolo delle sanzioni civili ai fini del rilascio del DURC. L’art. 3, comma 3 del Decreto Ministeriale prevede che la regolarità sussista anche in presenza di uno scostamento non grave tra somme dovute e versate, entro il limite di €150,00, comprensivi degli accessori di legge.

La Cassazione, con ordinanza n. 8132 del 1° aprile, ha chiarito che nella nozione di accessori di legge rientrano solo gli interessi, e non le sanzioni civili.
Ne consegue che le sanzioni civili non rilevano nel calcolo dello scostamento contributivo ai fini del rilascio del DURC.

Resta comunque possibile ottenere il DURC anche in presenza di contestazioni, grazie agli strumenti previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale, tra cui:

  • il ricorso giudiziale per accertamento negativo;
  • la sospensione di cartelle o avvisi di addebito;
  • la rateizzazione dei pagamenti.

È quindi sempre opportuno effettuare una valutazione caso per caso, tenendo presente che l’eventuale presenza di sanzioni civili non costituisce, di per sé, un ostacolo al rilascio del DURC.