Come scritto in precedenza, l’art. 106 del Decreto Legge “Cura Italia” ha previsto specifiche disposizioni per lo svolgimento di assemblee di società.

Sul punto non è tardato l’intervento chiarificatore anche del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società con due massime.

Con la prima, la numero 187 del 11/03/2020, relativamente allo svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione è stato statuito che:

  • nel luogo della convocazione deve trovarsi solo il Segretario o il Notaio;
  • la persona incaricata dal Presidente per l’accertamento degli intervenuti può essere anche il Segretario o il Notaio;
  • la possibilità di redazione successiva del verbale assembleare (sempre entro un periodo di tempo da ritenersi congruo in relazione alla complessità della verbalizzazione) con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di atto pubblico.

Con la massima numero 188 del 24/03/2020, invece, il Consiglio ha fornito chiarimenti circa l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione e l’intervento degli azionisti mediante il rappresentante designato: nelle quotate, nelle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ed in quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, hanno diritto di partecipare all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, il Segretario o il Notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non gli azionisti, i quali, appunto, devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato.

Da ultimo, infine, si segnala anche l’autorevole e concreto intervento di ASSONIME, l’associazione fra le società italiane per azioni, che ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di Q&A – in continuo aggiornamento – con l’obbiettivo di dare delle risposte pratiche alla modalità di svolgimento delle assemblee a “porte chiuse” come consentite dal Decreto Legge “Cura Italia”.

Nel dettaglio le domande e risposte si riferiscono alla convocazione e luogo dell’assemblea nonché relativamente alla partecipazione con mezzi di telecomunicazione, alle deleghe di voto nelle società quotate, al rappresentante designato, al voto per corrispondenza ed alla decisione dei soci nelle S.r.l..

ASSONIME precisa in particolare che, in considerazione del particolare momento, è compito dell’organo amministrativo indicare, nell’avviso di convocazione, le modalità di partecipazione e svolgimento dell’assemblea nonché di espressione del diritto di voto al fine di garantire il rispetto – ed il perfetto equilibrio – sia della salute pubblica volta al contenimento del contagio che l’esercizio dei diritti sociali ed il corretto funzionamento della vita sociale.