La successione nei contratti nell’ambito della cessione dell’azienda è elemento di fondamentale rilevanza, costituendo uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione dai punti di vista commerciale, economico e finanziario.

Il legislatore ha previsto all’art. 2558 c.c. che, salvo diversa pattuizione delle parti, chi acquista l’azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati in precedenza per l’esercizio della stessa a meno che detti contratti abbiamo carattere personale.

La funzione della norma, che è quella di garantire all’acquirente la funzionalità economica dell’azienda, è stata definita come una cessione dei contratti ex lege nel senso che essa prescinde dal consenso del contraente ceduto (ferma la facoltà di recesso che si dirà nel prosieguo): il terzo dovrà eseguire la sua prestazione nei confronti del nuovo titolare dell’azienda e questo dovrà adempiere gli obblighi esistenti.

CESSIONE DI AZIENDA: SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

I due presupposti che devono persistere sono quindi la corrispettività e la pendenza di entrambe le prestazioni.

Circa, invece, il carattere personale tanto in dottrina quanto in giurisprudenza prevale l’orientamento che identifica i contratti con tale qualifica con quelli in cui rilevano per il terzo contraente le qualità personali della parte alienante e cioè quei contratti che prevedono una prestazione infungibile.

Si tratta di una categoria più ristretta rispetto a quella dei contratti intuitu personae (quelli alla cui conclusione la parte alienante si è determinata in base a scelte oltre alla logica dell’impresa nel cui esercizio sono state assunte risalgono anche a ragioni personali ovvero a valutazioni di interesse della stessa parte alienante che la parte acquirente può non condividere) e vi appartengono sia i contratti a prestazioni oggettivamente infungibili (contratti d’opera intellettuale o artistica) sia i contratti a prestazioni soggettivamente infungibili (cioè considerata in concreto tale dalle parti) nonché da ultimo i contratti di cui sia stata pattuita tra alienante e terzo l’incedibilità.

La successione ha effetto sia in relazione ai contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, quindi a quelli che attengono all’organizzazione della stessa e grazie ai quali l’imprenditore utilizza beni aziendali non suoi sia ai contratti di impresa, quindi quelli stipulati per l’esercizio dell’attività economica (ad esempio con i fornitori): l’interesse sottostante è, da un lato, quello di acquisire un complesso pienamente operativo così da mantenere l’avviamento e la clientela e, dall’altro, quello dei terzi contraenti ad avere una parte contrattuale che continui nell’esercizio dell’impresa.

Di conseguenza, non rientrano nell’art. 2558 c.c. (ma nei crediti/debiti relativi all’azienda ceduta ex artt. 2559-2560 c.c.) tutti quei rapporti da cui discendono prestazioni da una sola parte; mentre rientrano nella disciplina della norma tutti quei contratti che si riferiscono a prestazioni corrispettive sia (ancora) non adempiute sia (ancora) non eseguite (ad esempio i mutui ad interesse, i contratti estimatori).

Concretamente, ad esempio, la parte acquirente subentra nel contratto di assicurazione, nel contratto di ATI (associazione temporanea di impresa), nel contratto di leasing, nei contratti con i fornitori, nel patto di non concorrenza, nella clausola compromissoria.

Nella prospettiva accolta dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti, la norma che esclude dal trasferimento i contratti a carattere personale, sarebbe dettata a tutela del terzo contraente pertanto il trasferimento di tali contratti sarebbe pur sempre possibile ma richiederebbe il consenso del terzo.

Tuttavia, in mancanza del consenso, il contraente trasferito non è lasciato indifeso: è previsto, infatti, che possa recedere dal contratto (anche quando questi ha avuto un principio di esecuzione), entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, nel caso in cui sussista una giusta causa e fatto salvo, in questo caso, la responsabilità della parte alienante.

CESSIONE DI AZIENDA: SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Per giusta causa sostanzialmente si intendono tutti i mutamenti di circostanze rilevanti quali:

  • quelli relativi all’organizzazione aziendale capaci di influire sulla qualità dei prodotti;
  • la mancanza nella parte acquirente di capacità organizzativa, puntualità, correttezza e precisione nella prestazione;
  • l’affidabilità economica e patrimoniale della parte acquirente;

tali da non dare affidamento circa la regolare esecuzione del contratto.

Per quanto attiene alla posizione economica e patrimoniale della parte acquirente la giurisprudenza ha rilevato come integra una giusta causa di recesso quella situazione in cui il terzo contraente, se avesse conosciuto quale sarebbe stata la nuova parte contrattuale poiché non offerente idonee garanzie circa il regolare adempimento delle obbligazioni contratte, si sarebbe rifiutato di contrarre (Cass. Civ., 12 ottobre 2007, n. 21445).

Circa la responsabilità della parte alienante la giurisprudenza (Cass. Civ. 15 settembre 2009, n. 19870) ha precisato che è solo nei confronti della parte acquirente e non sussiste anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela appunto il diritto di recesso.

L’interpretazione dell’art. 2558, comma II, c.c. non ha formato oggetto di una numerosa elaborazione giurisprudenziale ma solo di un ampio dibattito in dottrina circa, appunto, l’individuazione del soggetto, se terzo contraente o acquirente, titolare della facoltà di far valere la responsabilità della parte alienante, con un evidente contrasto interpretativo.

Deve in primo luogo osservarsi che, secondo la giurisprudenza, la disposizione è inserita in un contesto normativo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina, non è improntato a favore in ogni caso del terzo contraente ma solo a mitigare nei confronti di questo, originario destinatario del rapporto e della coattiva prosecuzione con un nuovo soggetto, gli effetti non voluti della successione ope legis in virtù di norme essenzialmente finalizzate alla salvaguardia dell’unitarietà del complesso aziendale.

L’attribuzione del diritto di recesso in presenza di una giusta causa, analogamente ai vari casi di recesso disciplinati dal codice civile (artt. 1722 n. 4, 1833, 1918 e 2610 che a loro volta non prevedono anche diritti risarcitori o indennitari a favore del recedente) deve ritenersi limitata alla facoltà di uscita dal contratto, ed ha una sua logica economica, rappresentata dalla necessità di salvaguardare il complesso dei beni (e, quindi, anche dei contratti) organizzati.

Ed è in quest’ottica e non in quella di risarcire il terzo contraente, che ha così riacquistato la propria libertà negoziale, che si giustifica la previsione della responsabilità della parte alienante a carico della quale il legislatore ha ritenuto di prevedere le conseguenze economiche sfavorevoli per la parte acquirente, derivanti dalla caducazione di quel rapporto contrattuale, già rientrante nel patrimonio dell’azienda ceduta e sul quale la stessa parte acquirente aveva fatto affidamento.

Tale tesi è, a nostro avviso, preferibile: se al terzo è accordato il diritto di recesso (anche se solo in presenza di una giusta causa) spetta appunto a questo la valutazione se operarlo, ma se lo fa non può imputare alla parte alienante le conseguenze di una sua scelta.

CESSIONE DI AZIENDA: SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

D’altra parte la determinazione della responsabilità non può che essere di natura economica e riguardare il pregiudizio che subisce la parte acquirente, sempre che la giusta causa che ha legittimato il recesso non riguardi proprio la parte acquirente, con ciò impedendogli ogni pretesa.

Ed allora al fine di evitare possibili contestazioni sull’esistenza della responsabilità della parte alienante, in caso di recesso dai contratti aziendali ceduti da parte dei terzi contraenti, è opportuno inserire nel contratto di cessione d’azienda a tutela della parte acquirente un’espressa clausola di garanzia per i danni conseguenti all’eventuale legittimo esercizio della facoltà di recesso.

Riportiamo, per comodità, un esempio di clausola:

Le parti provvederanno a comunicare tempestivamente a tutti i contraenti ceduti l’avvenuta cessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558 c.c.

Nel caso in cui i terzi contraenti recedano, anche per giusta causa, dai contratti in corso parte alienante si obbliga a indennizzare parte acquirente da ogni e qualsivoglia pregiudizio a questa possa derivare dal recesso.

Vi sono poi particolari casi di successione che non seguono la disciplina deviano dell’art. 2558 c.c. perché espressamente disciplinati in singole norme quali l’art. 2112 che sancisce il trasferimento dei rapporti di lavoro (per l’analisi dettagliata della disciplina si rimanda a quanto verrà detto nello specifico articolo in corso di pubblicazione), l’art. 2610 c.c. per il contratto di consorzio, l’art. 132 della L. n. 633 del 1941 per il trasferimento del rapporto di edizione e l’art. 36 della L. n. 392 del 1978 per il contratto di locazione.

La disciplina delineata vale anche in caso di affitto e di usufrutto dell’azienda.

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