Con la sentenza n. 22861 del 7 luglio 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità sanitaria, delineando i limiti della tutela risarcitoria nell’ipotesi di omessa informazione medica.

La vicenda trae origine da una richiesta risarcitoria avanzata da un paziente che, essendosi dovuto sottoporre a interventi chirurgici demolitori, lamentava di non essere stato informato dalla struttura sanitaria della possibilità di procedere alla crioconservazione preventiva del proprio liquido seminale. L’uomo chiamava in giudizio la struttura in questione, chiedendo il ristoro dei danni subiti per la lesione del diritto all’autodeterminazione e la conseguente perdita della capacità procreativa.

In primo grado, il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo sia l’insussistenza della violazione del diritto all’autodeterminazione che una lesione del diritto al consenso informato, sul presupposto che il paziente avesse sottoscritto un modulo d’informativa, come provato documentalmente.

Avverso tale decisione, il paziente ha proposto appello, eccependo l’invalidità della sottoscrizione in ragione dell’omessa informazione riguardante la possibilità di accedere alla procedura di crioconservazione. Il medesimo, inoltre, ha contestato il presunto mancato assolvimento dell’onere probatorio circa la volontà di sottoporsi alla sopraindicata procedura, sostenendo come la prova del danno potesse essere fornita anche in via presuntiva.

La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, portando il paziente a impugnare la sentenza avanti la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha escluso la configurabilità di un danno in re ipsa, confermando che la mera omissione informativa non genera automaticamente il diritto ad ottenere un risarcimento del danno subito, in quanto il paziente avrebbe dovuto dimostrare che, qualora fosse stato tempestivamente informato della possibilità di crioconservazione, avrebbe effettivamente scelto di posticipare l’intervento per accedere alle necessarie procedure di conservazione del liquido seminale.

Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità sanitaria deve essere accertata mediante un giudizio controfattuale, finalizzato a verificare se l’informazione omessa avrebbe concretamente modificato la scelta del paziente. In mancanza di tale riscontro, il ricorso del paziente è stato rigettato.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine in tema di responsabilità sanitaria: in mancanza della prova del nesso causale tra omissione informativa e perdita della possibilità procreativa, resta preclusa la pretesa di un risarcimento nei confronti della struttura sanitaria.