Dal prossimo 1° novembre, per il settore edile, al Documento Unico di Regolarità Contributiva si aggiunge il DURC di congruità, che certificherà l’adeguatezza dell’incidenza della manodopera impiegata dall’appaltatore rispetto ad uno specifico intervento.

Questo è quanto stabilito dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25.06.2021 che, in applicazione dell’art. 8, comma 10 bis, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, ha definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di ciascun specifico intervento edile, eseguito da imprese affidatarie, in appalto, subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione.

Le disposizioni del predetto D.M. si applicano agli interventi edili per i quali la denuncia di inizio lavori venga effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a decorrere dal 1° novembre 2021.

Si intendono ricomprese nel settore edile tutte le attività, incluse quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse a quella resa dall’appaltatrice, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La verifica di congruità riguarda sia i lavori edili pubblici che quelli privati, ma quest’ultimi nel caso in cui siano di importo complessivamente pari o superiore ad € 70.000,00.

È fatta eccezione solo per gli incarichi affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

L’attestazione di congruità viene rilasciata su istanza dell’impresa esecutrice o del committente dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla relativa richiesta.

La verifica della congruità della manodopera impiegata viene effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, i quali sono riportati nella tabella definita nel corso dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Per tale verifica la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente tiene conto delle informazioni rilasciate dall’impresa principale con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Lo scostamento rispetto agli indici di congruità in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera non impedisce il rilascio dell’attestazione, previa idonea dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi tale scostamento.

Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta invita l’impresa interessata a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

A seguito di tale adempimento, viene rilasciata l’attestazione di congruità.

L’impresa può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, secondo quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In mancanza di regolarizzazione, la Cassa Edile/Edilcassa comunica l’esito negativo della verifica di congruità ai soggetti istanti, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità, e procede all’iscrizione dell’appaltatrice nella Banca nazionale delle imprese irregolari.

L’esito negativo della verifica di congruità incide, altresì, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line, con un evidente impatto sull’attività dell’impresa.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva deve essere richiesta in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, detta congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, mediante presentazione dell’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Il DURC di congruità è stato introdotto con il chiaro fine di combattere il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare in edilizia e pare destinato ad impattare in termini significativi nel settore edile, potendo costituire un banco di prova anche per una futura applicazione di tale strumento ad ulteriori comparti.