Nuovo intervento del legislatore sulla disciplina del contratto di lavoro a termine in tempi di pandemia.

Con il Decreto Sostegni  il legislatore ha, infatti, modificato ancora l’art.93, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), prevedendo che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga  all’articolo  21  del  d.lgs. n. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro  mesi,  è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a  tempo determinato, anche in assenza delle condizioni  di  cui  all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 (art. 17, comma 1 D.L. 41/2021).

L’art.17, comma 2, D.L. 41/2021 stabilisce, poi, che la previsione anzidetta entra in vigore il 23/03/2021 e che nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Cosa significa, quindi?

Significa, innanzitutto, che dal 23/03/2021 e al 31/12/2021 sono consentiti la proroga o il rinnovo dei contratti a termine, per una sola volta, anche in assenza delle causali: in tale periodo è pertanto ammessa la deroga alla disciplina ordinaria che richiede la causale sempre in caso di rinnovo e, in caso di proroga, soltanto quando la durata complessiva del rapporto supera i 12 mesi.

Inoltre, significa che non occorre rispettare il cosiddetto stop&go in occasione dei rinnovi (10 o 20 giorni a seconda della durata del rapporto fino oppure oltre i 6 mesi)

Ancora, significa che la proroga emergenziale effettuata dal 23/03/2021 al 31/12/2021 è neutra al fine del calcolo del numero massimo di proroghe, cioè 4.

Non significa, però, che è consentito superare il limite massimo di 24 mesi di durata complessiva del rapporto a tempo determinato, che, infatti, rimane.

Da segnalare, infine, la previsione contenuta all’art. 17, comma 2 del Decreto Sostegni secondo la quale “nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”.

Da tale disposizione discende che la deroga è ammissibile anche qualora le parti abbiano già prorogato o rinnovato il rapporto a tempo determinato in forza delle precedenti disposizioni emanate in ambito emergenziale.

L’intervento contenuto nel Decreto Sostegni è, infatti, soltanto l’ultimo in tema di deroghe alla disciplina ordinaria del contratto a termine.

A questo punto, visto il protrarsi delle deroghe, non è da escludersi un intervento legislativo a più ampio raggio sulla disciplina ordinaria dei contratti a termine una volta cessato il periodo emergenziale.