Adeguamento all’AI Act: nuove regole, responsabilità e tutele per imprese e professionisti
Con il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato in G.U. l’8 ottobre ed in vigore dal prossimo 23 ottobre 2026, l’Italia compie un ulteriore passo nell’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689), andando a colmare la relativa lacuna regolatoria.
Passando in rassegna gli aspetti di maggiore interesse per le imprese, il nuovo Decreto definisce il sistema nazionale di vigilanza e tutela. Gli artt. 16-20 disciplinano i poteri di controllo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e delle autorità del settore finanziario, bancario e assicurativo, oltre a disciplinare le procedure di reclamo e, in tale settore, il ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché a individuare le specifiche competenze sanzionatorie dell’AgID nell’ambito delle verifiche di conformità.
Particolarmente incisive, poi, le novità nei rapporti di lavoro. L’art. 41 riserva alle persone fisiche − dotate di effettiva autonomia decisionale − le decisioni definitive relative alla costituzione, modificazione e cessazione del rapporto, nonché ai provvedimenti disciplinari, prevedendone la nullità in caso di violazione. Restano, invece, escluse da tale specifica disciplina le attività di ricerca e selezione delle candidature. Dall’altro lato, è data la possibilità al lavoratore di richiedere una motivazione comprensibile della decisione e dell’eventuale influenza esercitata dall’IA.
A corollario, l’art. 42 impone di valutare i rischi connessi all’utilizzo dei sistemi di AI nell’organizzazione del lavoro, nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
Anche le professioni sono direttamente coinvolte, attraverso l’introduzione di percorsi formativi sull’utilizzo responsabile dell’IA (v. l’art. 47), nonché contemplando una possibile modulazione dell’equo compenso secondo la classificazione di rischio dei sistemi utilizzati, subordinata alla definizione dei relativi parametri (v. art. 49). Resta, comunque, fermo, l’obbligo già previsto dall’art. 13 della legge n. 132/2025, di informare chiaramente il cliente dell’utilizzo di sistemi di IA, che ne circoscrive l’impiego ad attività strumentali e di supporto alla prestazione intellettuale.
Significativa, infine, la tutela del patrimonio tecnologico aziendale. L’art. 52 modifica l’art. 98 del Codice della proprietà industriale, includendo espressamente tra le informazioni potenzialmente tutelabili, alla stregua di segreti commerciali, dati, algoritmi e metodi matematici utilizzati per l’addestramento dell’IA, comprese le architetture dei modelli e le procedure di addestramento. Tale tutela, tuttavia, non è automatica, bensì presuppone che tali informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano oggetto di adeguate misure di protezione. Le relative controversie restano devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 53).
Centrale rimane il ruolo del principio di trasparenza. L’art. 50 dell’AI Act, già applicabile dal 2 agosto 2026, operando una distinzione tra fornitori e utilizzatori dei sistemi di IA, obbliga: i primi a rendere riconoscibile all’utilizzatore l’interazione con un sistema di IA (salvo che ciò risulti già evidente), nonché assicurare, nei casi previsti, che i contenuti generati artificialmente siano identificabili mediante apposite marcature tecniche; e le seconde a dichiarare la natura artificiale dei deepfake e dei contenuti testuali destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale, ferme restando le specifiche eccezioni previste dall’art. 50, par. 4 − tra cui quella relativa alla revisione umana o al controllo editoriale −.
Sul piano operativo, quali sono le conseguenze?
Il nuovo quadro normativo conferma, dunque, che l’adozione dell’intelligenza artificiale non è più una scelta esclusivamente tecnologica, ma anche giuridica e organizzativa.
Le imprese sono, oggi, chiamate a verificare i sistemi di IA impiegati e i rischi ad essi connessi, a riesaminare gli obblighi informativi e le procedure decisionali, nonché a rafforzare gli accordi con i fornitori con riferimento alla riservatezza e alla tutela del proprio know-how, stigmatizzando i profili di responsabilità legati all’utilizzo (e, dunque, alla tutela) dei dati e delle informazioni.
Solo un adeguamento preventivo, infatti, potrà far sì che i nuovi obblighi normativi si traducano in un’opportunità di innovazione e sviluppo, consentendo non solo di scongiurare il rischio di sanzioni e contenziosi, ma anche di valorizzare e proteggere i propri investimenti tecnologici.

