Il D.Lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali.

Ci occupiamo qui delle norme comuni agli istituti di integrazione salariale nonché della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, rinviando ad un approfondimento successivo una più puntuale disamina del contratto di solidarietà difensivo e l’analisi dei fondi di solidarietà (che dovranno garantire forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi in cui non si applica la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, in sostituzione della cassa in deroga).

ammortizzatori sociali

LA DISCIPLINA COMUNE

Il D.Lgs. 148/2015 contiene una serie di norme comuni a tutti i trattamenti di integrazione salariale.

Lavoratori beneficiari

Destinatari dei trattamenti integrativi salariali sono i lavoratori subordinati, a tempo pieno e a tempo parziale.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante lo sono con alcune limitazioni.
Non lo sono i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

Per usufruire degli ammortizzatori sociali i lavoratori devono avere presso l’unità produttiva interessata all’intervento un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data in cui l’impresa presenta la domanda per la concessione dell’integrazione. (Sono compresi i giorni di ferie, festività e infortunio secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 24/2015- e si presume anche malattia.)
L’anzianità non è richiesta per la cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (V. Causale).

Misura dell’integrazione salariale

Non sono state apportate modifiche sostanziali: il trattamento integrativo è pari all’80% della retribuzione globale per il numero di ore di lavoro non prestato compreso tra zero ed il limite di orario contrattuale.
Con riferimento all’anno 2015 i massimali di integrazione salariale sono stati previsti in € 971,71, se la retribuzione mensile comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive è pari o inferiore ad € 2.102,24, in € 1.167,91, se è superiore a € 2.102,24.
Tali importi sono rivalutati al primo gennaio di ogni annoe così dal 01.01.2016 – nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Limite massimo di durata nel caso di concorso tra forme di integrazione salariale

Una significativa novità concerne la durata complessiva di fruizione di tutte le forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nelle cui causali di intervento è stato introdotto il contratto di solidarietà difensivo.
La durata non può essere superiore a complessivi 24 mesi in un quinquennio mobile, ossia nell’arco di cinque anni anche non continuativi.

Nel computo si considera anche il contratto di solidarietà difensivo (essendo stato trasformato da istituto autonomo ad una causale della cassa integrazione guadagni straordinaria): la durata dei trattamenti integrativi riferibili a contratti di solidarietà difensivi fino a 24 mesi è computata per la metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Per le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese di escavazione e di lavorazione di materiale lapideo industriali e artigiane il tetto nell’arco del quinquennio mobile è elevato a 30 mesi.
Infine, il legislatore ha previsto che i trattamenti richiesti e fruiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato utilizzata successivamente al 24.09.2015.

Contribuzione addizionale

E’ previsto il pagamento di un contributo addizionale, che aumenta in maniera rilevante in relazione all’utilizzo degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile dal 9% al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.
Il contributo non è dovuto per la CIGO per eventi oggettivamente non evitabili.
Ancora, non è dovuto secondo la Circolare ministeriale 24/2015 dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale, che dal corrente anno fruiscono dalla CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

Erogazione e rimborso

Viene confermato il principio generale secondo cui le integrazioni devono essere corrisposte dalle imprese alla fine di ogni periodo di paga, salvo il pagamento diretto da parte dell’INPS in cado di comprovate difficoltà finanziarie.

Una novità è rappresentata dal termine di decadenza per chiedere il rimborso all’INPS attraverso il sistema del conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte fissato ora in 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

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LA CIG ORDINARIA

Criteri di accesso

Quanto alle imprese che possono accedere al trattamento ordinario, non vi sono sostanziali novità rispetto al passato.

Possono accedere al trattamento ordinario:

a) le imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

b) le cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative di trasporto e facchinaggio;

c) le imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) le cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi con limiti precisi;

e) le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;

f) le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) le imprese addette all’armamento ferroviario;

l) le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente pubblico;

m) le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;

n) le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiale lapidei, con esclusione di quelle che svolgono l’attività in laboratori con strutture e organizzazione distinta dall’attività di escavazione.

Causali

Il trattamento di integrazione ordinario può essere chiesto per le seguenti causali:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.

Nella prima causale rientrano la mancanza di commesse, la carenza di materie prime e l’interruzione di energia elettrica, ovviamente non dipendente da inadempienze contrattuali da parte dell’impresa.

Durata

Il trattamento ordinario può avere una durata massima di 13 settimane continuative prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane.
In caso di fruizione di 52 settimane consecutive, una nuova integrazione ordinaria può essere chiesta solo quando sia trascorso un periodo di 52 settimane di normale attività lavorativa.

L’integrazione ordinaria svoltasi in più periodi non continuativi non può superare le 52 settimane in un biennio mobile. E’ fatta eccezione per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, pur con alcune limitazioni relative alla natura dell’attività di impresa, e per il settore edile e lapideo.

Novità rilevante è che, in ogni caso, non possono essere autorizzate ore di CIGO che eccedono il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre antecedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

Presentazione della domanda

Si pone l’attenzione sulla notevole riduzione del termine di presentazione della domanda all’INPS, che deve essere inoltrata telematicamente entro i 15 giorni successivi all’inizio della sospensione o riduzione dell’orario lavorativo.

La violazione del termine comporta che il trattamento integrativo non sarà erogato per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Sarà il datore di lavoro a dovere corrispondere ai lavoratori interessati una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Decide della concessione dell’ammortizzatore sociale la sede dell’INPS competente per territorio.

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LA CIG STRAORDINARIA

Criteri di accesso

All’art. 20 del D.Lgs n. 148/2015 sono elencate le categorie di imprese che possono accedere al trattamento straordinario: in sostanza la norma riprende la precedente disciplina e la integra con i chiarimenti amministrativi successivi.

Condizione indispensabile è l’avere occupato mediamente più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti e gli apprendisti, nel semestre che precede la data di presentazione della domanda, per determinati settori (tra cui quello industriale, compreso quello edile e affini, delle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, di servizi di pulizia anche in forma cooperativa, della vigilanza) e l’avere occupato mediamente più di 50 dipendenti per altri (quello commerciale, compresa la logistica, e quello delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici).
Non vi è alcun limite di organico per le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, derivate e del sistema aeroportuale.

Causali

Una delle principali novità introdotte concerne le imprese che intendono cessare l’attività produttiva ovvero un ramo di essa, le quali dal 01.01.2016 non possono più accedere a al trattamento di integrazione salariale straordinario.
Dunque, il trattamento straordinario può essere chiesto in caso di:

a) riorganizzazione aziendale;

b) crisi aziendale;

c) stipulazione di un contratto di solidarietà difensivo.

Durata

La durata massima del trattamento straordinario varia in funzione della causale:

a) nel caso di riorganizzazione aziendale 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva;

b) nel caso di crisi aziendale 12 mesi, anche continuativi, per ciascuna unità produttiva (può essere concessa una ‘nuova’ autorizzazione, solo dopo che trascorso un intervallo di tempo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione);

c) nel caso in cui l’impresa ricorra al contratto di solidarietà difensivo, 24 mesi, anche continuativi, per ciascuna unità produttiva (prolungabili a 36, se la durata massima complessiva degli interventi non abbia superato il limite di 24 mesi).

In ogni caso, dal 23.09.2017 per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, le ore di sospensione potranno essere autorizzate nel limite dell’80% di quelle lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo dell’intervento autorizzato.

Presentazione della domanda

Le novità sono rilevanti.
La domanda di concessione deve essere trasmessa in via telematica mediante il sistema cigsonline entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data dell’accordo aziendale.
La sospensione o riduzione di orario ha inizio dal 30° giorno successivo alla data di presentazione.

 

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