La giurisprudenza si è più volte pronunciata in merito alla rilevanza disciplinare della condotta del lavoratore dipendente che, durante la malattia, svolga altre attività.

È ormai pacifico l’orientamento che riscontra la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte, sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

In tali ipotesi la condotta extralavorativa del dipendente, di cui è il datore di lavoro a dover fornire la prova, può essere disciplinarmente rilevante e, quindi, sanzionabile con il licenziamento.

Ma cosa succede se il lavoratore compie un’attività extra lavorativa non in costanza di malattia, che sia però comunque incompatibile con le sue condizioni fisiche che ne hanno già ridotto la capacità lavorativa?

Con la recente sentenza n. 28367 del 27/10/2025, la Suprema Corte afferma che, anche in tal caso, lo svolgimento di detta attività extra lavorativa può essere motivo di licenziamento.

Il caso esaminato è quello di un dipendente che aveva svolto, quale fitness personal trainer, attività e allenamenti incompatibili con le prescrizioni con le quali il medico aziendale lo aveva ritenuto idoneo alla mansione specifica, ma con la limitazione della movimentazione manuale dei carichi al di sopra dell’altezza della spalla e della movimentazione manuale di carichi superiori a 18 kg.

Tale attività, anche se extra lavorativa e svolta dal dipendente non nel periodo di assenza per malattia, ma in concomitanza allo svolgimento delle mansioni assegnate, è stata ritenuta in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede, diligenza e fedeltà.

Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore impone di assumere comportamenti extra lavorativi tali da non danneggiare il datore di lavoro.

L’obbligo di fedeltà è inteso non soltanto come divieto di azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

Posto che il lavoratore è inserito nell’organizzazione aziendale, i suoi obblighi non si esauriscono nell’adempimento della prestazione, ma comprendono anche obblighi accessori, diretti al soddisfacimento di un interesse del datore di lavoro meritevole di tutela.

Possono così assumere rilievo anche i comportamenti del lavoratore in ambiti extra lavorativi e al di fuori dell’orario di lavoro, qualora entrino in conflitto con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Porre in essere un’attività extra lavorativa, tutt’altro che episodica o casuale, consistente in esercizi fisici potenzialmente idonei ad aggravare la patologia, può quindi essere valutato disciplinarmente, in quanto integra una violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede.

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare, poiché il dipendente aveva svolto un’attività extra lavorativa incompatibile con le prescrizioni del medico competente e potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle condizioni di salute, con conseguente pregiudizio per il datore di lavoro.