È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre scorso la Legge 132/2025 che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe offrire una normativa organica che integri l’AI ACT, il Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale.

Al diritto d’autore la nuova legge dedica un solo articolo, il 25, che interviene, in prima battuta, integrando l’articolo 1 della Legge sul diritto di autore, precisando che sono protette dal diritto d’autore le opere dell’ingegno “umano”(…) “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di IA, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”. L’opera creata con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale potrà quindi essere tutelata dal diritto d’autore, solo ove sia presente l’apporto, imprescindibile, della creatività umana, esclusa quindi la protezione autorale per qualunque diverso output generato dai modelli AI.

Concettualmente nulla di nuovo. Nello stesso senso, nel 2023, si era già pronunciata, seppur in via incidentale, la Corte di Cassazione, chiamata a dirimere il caso dell’utilizzo, come scenografia del Festival di San Remo del 2016, di un’opera, “The Scient of the night”, realizzata dalla visual artist Chiara Bianchieri con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

L’imprescindibilità della creatività umana per accedere alla tutela autorale del resto era già riconosciuta pressoché in via universale. Molteplici le decisioni statunitensi che, addirittura prima dell’avvento dell’intelligenza artificiale, avevano già sancito il primato della creatività umana nei confronti di un animale, lo scimpanzé Naruto, che, durante un set fotografico in Indonesia, in un attimo di distrazione del fotografo David Slater si era scattato un selfie per il quale la PETA, organizzazione per la tutela degli animali, avrebbe voluto veder riconosciuto il copyright in capo all’animale. La domanda venne respinta sulla base della considerazione che tale tutela può essere riconosciuta solo all’essere umano e, nel contempo, fu negato il copyright anche al fotografo visto che, in tal caso, non vi era stato, da parte sua, alcun apporto creativo.

L’altro profilo su cui interviene la nuova legge è lo spinoso problema del machine learning, l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, anche (e direi soprattutto) generativa, attraverso l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore.

L’Italia, con l’avvenuta approvazione della legge quadro sull’AI, si limita a recepire quanto già previsto dall’AI ACT, integrando l’art 70 septies della Legge sul Diritto di Autore. In buona sostanza “le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentitedevono esser autorizzate dal titolare dei diritti sulle opere, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Copyright sul text and data mining.

I fornitori di intelligenza artificiale dovranno dotarsi di policies con cui si obbligano al rispetto del diritto d’autore dell’Unione Europea e a garantire l’identificazione delle “riserve di output” previste dalla Direttiva Copyright, che altro non sono che le dichiarazioni con cui gli autori dichiarano di non consentire che le loro opere vengano autorizzate per l’addestramento dei modelli.

L’altro aspetto attiene agli obblighi di trasparenza, in ragione dei quali i fornitori di intelligenza artificiale dovranno mettere a disposizione del pubblico una “sintesi sufficientemente dettagliata” dei contenuti utilizzati per l’addestramento dei modelli, così da consentire agli autori di opporsi all’utilizzo dei propri contenuti o chiedere una remunerazione per il loro uso.

Temi complessi e caldissimi, cui la tutela europea e nazionale cercano di dare risposte. Sarà il tempo, che in quest’ambito corre velocissimo, a dirci se saranno sufficienti.