Nessun rimprovero può essere mosso al datore di lavoro che si trovi in una condizione di totale e imprevedibile crisi di liquidità che renda impossibile il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti.

La Cassazione, con la sentenza n. 20725/2018, torna a pronunciarsi sulla fattispecie delittuosa dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista dall’art. 2, comma 1-bis del DL 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983.

La Suprema Corte accoglie il ricorso proposto da un imprenditore che, a causa di un’improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, invocando quale causa di esclusione della responsabilità penale l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta.

I giudici di merito non avrebbero valutato le produzioni offerte dalla difesa volte a dimostrare la grave crisi economica e finanziaria che aveva colpito la società e soprattutto le condotte, quali contrarre mutui e ipoteche sui propri beni personali, poste in essere dall’imputato al fine di reperire liquidità ed adempiere al debito tributario. Secondo la Cassazione il datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare sia la non imputabilità, a sé medesimo, della crisi economica che ha improvvisamente investito l’azienda, sia l’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

La pronuncia in oggetto costituisce una significativa apertura rispetto al passato, allorquando, per l’integrazione del reato in esame, era sufficiente il compimento della condotta omissiva nella consapevolezza della sua illiceità, anche in caso di cessazione dell’attività o fallimento della società.

Le ritenute previdenziali erano considerate parte integrante della retribuzione che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare al momento di corrispondere i compensi ai lavoratori dipendenti, anche se ciò dovesse comportare l’impossibilità di pagare gli stipendi nel loro intero ammontare.

In modo del tutto innovativo, la Cassazione ribadisce ora la necessità di analizzare la situazione contingente dell’impresa che abbia causato il mancato versamento delle ritenute, lasciando così un margine più ampio per poter ritenere l’imprenditore, il quale si trovi in una situazione di seria difficoltà economica, esente dall’obbligo contributivo e, per conseguenza, esente da responsabilità penale.

 

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