Un recentissimo intervento ministeriale ha previsto che sia i “soggetti dichiarati guariti dal cancro” sia i “soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia oncologica, sono sottoposti a trattamenti prolungati (trattamenti adiuvanti o di follow up)” hanno diritto agli “accomodamenti ragionevoli” per garantire un lavoro dignitoso, inclusivo e compatibile con la loro salute.

Si tratta del decreto 4/2026 emesso il 16.01.2026 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con quello della Salute in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della legge 193/2023, che contiene “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

Il decreto ministeriale espressamente afferma che “i datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/2008 e sentito il medico competente di cui all’articolo 38 dello stesso decreto legislativo, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa ed evitare discriminazioni”.

Secondo il provvedimento ministeriale, le aziende, tenuto conto della valutazione dei rischi e del parere del medico competente, devono adottare misure che permettano ai dipendenti “guariti da patologie oncologiche” di riprendere l’attività o proseguirla, conciliando le esigenze di cura con quelle lavorative.

Il richiamo è all’obbligo del datore di lavoro di adottare “accomodamenti ragionevoli” per garantire al dipendente “guarito da patologie oncologiche” un impiego compatibile con la sua salute nell’ottica della inclusività.

L’intervento ministeriale impone alcune considerazioni.

La prima considerazione: il decreto ministeriale contiene una definizione ampia di “persone guarite da patologie oncologiche”, che include non solo i “soggetti dichiarati guariti dal cancro”, ma anche i “soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati (adiuvanti o di follow up)”. La sottoposizione a trattamenti prolungati, pur in assenza di evidenza di malattia, non consente di ritenere la persona malata, ma non permette ancora di dichiararla guarita: pertanto, è destinataria delle tutele previste dal decreto ministeriale.

La seconda considerazione: il decreto ministeriale richiama gli “accomodamenti ragionevoli” secondo la amplissima definizione data dalla normativa comunitaria e recepita in quella nazionale. Pertanto, per accomodamenti ragionevoli si devono intendere “modifiche e adattamenti necessari e appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, da adottare su richiesta della persona disabile o in condizione di fragilità, per garantire il godimento effettivo e tempestivo, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali”.

L’ultima considerazione, ma non per rilevanza: quanto disposto dal decreto ministeriale a carico dei datori di lavoro sembra eccedere il perimetro fissato dalla norma di legge – l’articolo 4, comma 2 della legge 193/2023 -, secondo cui “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali … possono essere promosse, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi”.

Il dubbio è che l’obbligo di adottare misure di conciliazione delle esigenze di cura con quelle lavorative possa essere posto a carico del datore di lavoro da una disposizione ministeriale, il cui oggetto devono essere le politiche attive del lavoro.

Saranno presumibilmente i giudici del lavoro ad affrontare il tema, indirizzando l’interpretazione della disposizione.

Per completezza si dà atto che il decreto 4/2026 si occupa espressamente di politiche attive del lavoro, assimilando le “persone guarite da patologie oncologiche” ai “soggetti in condizione di fragilità” e pertanto dichiarandole beneficiarie del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e dell’Assegno di Inclusione (ADI) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), oltre che, in via indiretta, del Fondo Nuove Competenze.