Lo scorso 17 aprile è stato sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano l’accordo in materia di formazione sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

È entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

Tecnicamente, l’Accordo ha fatto seguito alle modificazioni apportate all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) dal decreto legge 146/2021 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

La Conferenza Stato-Regioni-Province autonome ha così provveduto all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione, che sono stati così integralmente sostituiti (Accordo 21.12.2011, sulla individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione; Accordo 21.12.2011, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Accordo 22.02.2012 sulla individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché modalità, durata e contenuti minimi della formazione; Accordo 07.07.2016, sui criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione; Accordo 25.07.2012, sulle linee applicative degli accordi del 21.12.2011).

Dunque, ad oggi sono contenute in un unico documento, l’Accordo 17.04.2025 in esame, tutte le norme regolanti la formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP e ASPP, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, operatori di attrezzature di lavoro per cui è richiesta specifica abilitazione: non solo quanto a durata e contenuti minimi, ma anche quanto a organizzazione ed a modalità della verifica finale di apprendimento.

Di seguito una sintesi delle disposizioni più rilevanti.

Nell’Accordo è stato regolato l’obbligo di formazione per il datore di lavoro, individuandone durata e contenuti minimi: i datori di lavoro sono tenuti a frequentare un corso di durata minima di 16 ore, suddivise in due moduli riguardanti l’uno gli aspetti giuridici-normativi e l’altro l’organizzazione e la gestione della sicurezza. Dal 24.05.2025 i datori di lavoro hanno 24 mesi di tempo per concludere il corso in questione. In ogni caso, saranno ritenuti validi gli eventuali corsi già erogati alla medesima data del 24.05.2025, i cui contenuti siano conformi con quanto previsto dall’Accordo.

Trattasi di formazione che si aggiunge a quella prevista in capo al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, alla quale deve coordinarsi.

Quanto ai lavoratori, l’Accordo mantiene il modello basato su formazione generale e formazione specifica, di durata minima varia commisurata al rischio.

Cambia la formazione aggiuntiva per i preposti con un aumento della durata minima (da 8 a 12 ore) e una riduzione del termine per l’aggiornamento (da quinquennale a biennale). Il corso è sviluppato su tre moduli ed è subordinato all’avvenuta frequenza del corso della formazione generale e specifica per i lavoratori.

La previsione di una maggiore formazione è stata ritenuta necessaria in considerazione degli obblighi e poteri introdotti dal D.L. 146/2021 in capo al preposto: in caso di non conforme comportamento da parte dei lavoratori ai fini della sicurezza, i preposti possono giungere a disporre, previa tempestiva segnalazione al datore di lavoro, l’interruzione dell’attività del lavoratore ovvero anche l’interruzione temporanea dell’attività in caso di accertata deficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Diversamente, per i dirigenti la durata minima diminuisce (da 16 a12 ore).

Per la formazione di RSPP e ASPP l’Accordo conferma la struttura a moduli, la durata minima (rispettivamente 40 ore e 20 ore) e la cadenza quinquennale dell’aggiornamento.

Tra le maggiori novità si segnala l’introduzione della specifica disciplina della formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi, che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Ancora, l’Accordo interviene in maniera rilevante sull’organizzazione della formazione, occupandosi dei soggetti formatori dei corsi, che distingue in tre categorie: soggetti istituzionali (Regioni e Province autonome, Ministeri, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, università, collegi professionali), soggetti accreditati, altri soggetti, come i fondi interprofessionali di settore, gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Da un punto di vista sostanziale l’Accordo afferma che per il formatore   la competenza tecnica non è sufficiente, ma deve essere accompagnata da capacità comunicativa e metodologica.

L’Accordo conferma la possibilità per il datore di lavoro di organizzare interamente la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, con docenti che devono possedere i requisiti previsti a suo tempo dal D.M. 06.03.2013.

L’Accordo si occupa nel dettaglio dell’obbligo di verifica dell’apprendimento finale, che diventa condizione necessaria per il rilascio dell’attestato, per tutte le tipologie di formazione previste: mentre in precedenza la verifica era richiesta esplicitamente solo in alcuni casi (RSPP, operatori di attrezzature di lavoro per cui è richiesta specifica abilitazione), ora l’obbligo è generalizzato (anche per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori per la sicurezza, operatori di attrezzature, soggetti che operano in ambienti confinati).

In conclusione, l’Accordo si fonda e allo stesso tempo tende all’attuazione del principio dell’effettività della formazione al punto che si deve ritenere introdotto nel “sistema sicurezza sul lavoro” un obbligo implicito a carico del datore di lavoro, dirigenti e preposti di verificare costantemente l’utilizzo in concreto da parte dei lavoratori delle nozioni ed istruzioni ricevute e delle abilità apprese:

“Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati. Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.