strumenti a tutela del committente

Nei contratti di appalto è di importanza fondamentale disciplinare puntualmente le modalità di redazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) e le conseguenze relative alla loro approvazione, tra cui, in particolare, le obbligazioni di pagamento ed i termini per la contestazione e la denuncia degli eventuali vizi e difetti dell’opera.

Nella prassi, si rileva spesso che all’approvazione del SAL vengono collegati sia l’obbligo del pagamento di quanto ivi indicato, sia l’accettazione delle opere sino a quel momento eseguite.

Stante le difficoltà per il committente di valutare nel corso dell’esecuzione delle opere la loro conformità alle prescrizioni tecniche ed alle regole dell’arte, oltre che l’entità di quanto effettivamente eseguito e la congruità dei prezzi esposti, per evitare conseguenze pregiudizievoli è, in primo luogo, sempre opportuno inserire nei contratti una clausola che disponga perlomeno che:

“… il pagamento di rate in acconto successivamente alla presentazione del SAL non equivale in alcun modo a presunzione di accettazione dei lavori eseguiti …”.

Escludendo o, comunque, limitando il rischio che si presuma l’accettazione dell’opera da cui deriva ex lege, salvo proprio una diversa pattuizione delle parti, l’obbligazione di pagare il corrispettivo dovuto all’appaltatore, indipendentemente dalla presenza di vizi, difetti e/o difformità dell’opera di cui all’art. 1655 c.c..

I contratti d'appalto

Ad ulteriore garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell’eliminazione di eventuali difetti, si consiglia, inoltre, di prevedere:

  • il diritto di ritenere una percentuale dell’importo indicato nel SAL con l’impegno di versarlo solo al momento del collaudo e/o dell’accettazione definitiva dell’opera, mediante l’inserimento di clausole simili:

“… sull’importo indicato in ogni SAL il Committente trattiene una quota pari al ……. % di quanto ivi indicato a garanzia della corretta esecuzione. Tali somme saranno liquidate alla data …”.

  • a seconda della complessità e/o delle difficoltà delle opere, anche la stipula di una polizza fideiussoria, con una clausola del seguente tenore:

“A garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto l’appaltatrice si impegna a rilasciare alla committente una fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito fino alla concorrenza massima di euro ……………, in forza della quale la committente potrà richiedere il pagamento al garante senza che questo possa eccepire la pendenza di eventuali contestazioni sollevate direttamente dall’appaltatrice nei confronti della committente. Detta fideiussione dovrà avere la medesima durata del contratto e dovrà essere rilasciata entro e non oltre … giorni dalla stipula dell’appalto”.

Per, invece, consentire al committente di valutare con maggiore consapevolezza lo stato dell’opera, l’evoluzione dei lavori ed il rispetto degli accordi economici pattuiti, si è sempre ritenuto opportuno che nei SAL vengano espressamente indicati:

      • il riassunto di tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto e dei materiali utilizzati;
      • copia degli elenchi dei relativi prezzi;
      • corrispettivo maturato;
      • indicazione degli acconti già corrisposti;
      • quantificazione dell’acconto da corrispondere e la quota da dedurre a titolo di garanzia.

Opportunità che è stata, infatti, normata, anche nell’ambito dei contratti pubblici. Il nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito per brevità Codice), infatti, prevede che il SAL deve contenere i requisiti sopra indicati.

I contratti di appalto

Negli appalti inerenti opere complesse e/o comunque di difficile esecuzione, per gestire i rapporti con l’appaltatore ed accertare e controllare gli aspetti sopra esposti, e, quindi, esaminare ed approvare i SAL, viene solitamente nominato un Direttore dei Lavori (DL).

E’, tuttavia, accaduto che l’attività svolta del DL risultasse inadeguata e/o comunque non esente da errori e imperizia e che, quindi, il committente si sia trovato a versare somme relative ad opere in realtà non eseguite e/o non realizzate a regola d’arte sulla scorta di SAL approvati dal DL.

In questo caso, per evitare che il committente possa ritrovarsi vincolato dalle dichiarazioni di carattere tecnico del predetto professionista, senza possibilità di sollevare contestazioni in relazione ad eventuali inadempienze dell’appaltatore, sarà opportuno indicare espressamente nel contratto d’appalto gli obblighi ed i doveri del DL, così che siano conosciuti dall’appaltatore e possano a questo opporsi.

Un’ipotesi di clausola potrebbe essere la seguente:

“La Committente dichiara di nominare Direttore dei Lavori

Al DL competeranno, quindi, tutti i compiti di sorveglianza, direzione tecnico-logistica ed esecutiva, per la migliore esecuzione delle opere, nonché i seguenti ulteriori: provvedere al controllo dei termini di esecuzione dei lavori; misurare e rilevare la quantità e qualità dei lavori eseguiti, redigere una relazione scritta e dettagliata con scadenza … riguardante le principali attività del cantiere, l’andamento quantitativo e qualitativo dei lavori e le direttive impartite per emendare gli eventuali vizi e/o difetti e/o difformità riscontrati, verificare la congruità e conformità dei SAL rispetto alle opere eseguite, ai materiali impiegati ed ai prezzi esposti e redigere il verbale di ultimazione delle opere, indicandovi eventuali inadempienze dell’appaltatore riscontrate nel corso dell’esecuzione delle opere e le opere necessarie a porvi rimedio ….”.

E così, anche nell’incarico conferito al DL, si ritiene di dover inserire i medesimi obblighi, con particolare attenzione a quelli di informazione e/o rendiconto circa lo stato di avanzamento dell’opera, le modalità e gli standard esecutivi e le direttive impartite per emendare le eventuali problematiche rilevate.

Obblighi informativi, peraltro, previsti anche in materia di appalti pubblici.

Il Codice, infatti, allo scopo di assicurare l’efficienza dei lavori ed il più ampio e dettagliato controllo sull’operato dell’appaltatore, prevede una serie di obblighi informativi, di controllo e amministrativi a carico del DL, proprio per assicurare la chiarezza e l’efficienza dei rapporti intercorrenti tra committente, professionista e appaltatore.

In particolare, con riferimento ai rapporti tra la stazione appaltante ed il DL, l’art. 101 del Codice stabilisce in capo a quest’ultimo l’onere di:

  • inviare un rapporto periodico sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni;
  • trasmettere la perizia tecnica proveniente dall’appaltatore e proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo dei lavori;
  • comunicare alla committente le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori.

Così che, sin dall’inizio delle opere, il committente potrà verificare che il DL esegua adeguatamente i suoi compiti, potendo intervenire sia nei confronti del professionista sia nei confronti dell’appaltatore per il corretto adempimento.

In ogni caso, sarà, comunque, sempre opportuno prevedere espressamente la facoltà del committente di procedere, anche disgiuntamente dal DL, ai controlli sulle opere, sulla loro congruità e/o sulla loro correttezza e, quindi, anche sulla veridicità dei SAL, inserendo clausole che espressamente stabiliscano che la nomina del DL non limita dette facoltà.

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