Con il Testo Unico di Riordino dei Contratti di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2015) dal 25.06.2015 è entrata in vigore la nuova disciplina del contratto a tempo parzialeLa precedente normativa (D.Lgs n.61/2000) è stata abrogata.

Definizione

Il rapporto di lavoro subordinato part-time, a tempo indeterminato o a termine, è caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro concordato tra datore di lavoro e lavoratore è inferiore all’orario di lavoro normale di 40 ore settimanali previsto dalla legge ovvero definito dalla contrattazione collettiva.

In un’ottica di semplificazione è stata eliminata la distinzione tra part-time orizzontale, verticale, misto.

 

Forma e contenuto del contratto

La pattuizione del part-time deve essere scritta: la lettera di assunzione deve contenere, oltre agli elementi essenziali previsti per il tempo pieno, anche la puntuale indicazione

  • della durata della prestazione lavorativa,
  • della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

La nuova disciplina prevede che, quando l’organizzazione del lavoro sia a turni, l’indicazione della collocazione temporale può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite: è evidente la portata della norma, che risolve l’annoso problema della validità del part-time a turni.

La forma scritta è richiesta a fini probatori: in mancanza della prova della stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, il lavoratore può proporre ricorso al giudice perché dichiari che il rapporto è a tempo pieno con diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali per le prestazioni effettivamente rese.

Se nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, il lavoratore può proporre ricorso al giudice perché dichiari che sussiste un rapporto a tempo pieno a partire dalla pronuncia giudiziale.

Se nel contratto scritto non sia determinata la collocazione temporale dell’orario, il lavoratore può proporre ricorso al giudice perché determini le modalità temporali di svolgimento della prestazione a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito da altro lavoro nonchè delle esigenze del datore di lavoro.

Negli ultimi due casi il lavoratore ha diritto per il periodo antecedente alla pronuncia, in aggiunta alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, stabilita dal giudice.

Svolgimento del rapporto

Resta confermato il principio di non discriminazione, secondo cui il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno.

I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso e del periodo di comporto in relazione all’articolazione del part-time.

 

 

Le principali novità riguardano gli aspetti che esaminiamo di seguito:

Le clausole elastiche

Innanzitutto il legislatore ha assorbito il concetto di clausole flessibili nella definizione di clausole elastiche, che ora ricomprendono sia la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa sia la variazione in aumento della sua durata.

Pertanto, si definisce clausola elastica la pattuizione, da stipularsi per iscritto, con cui il lavoratore presta il proprio consenso preventivo alla richiesta del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione ovvero di variarne in aumento la durata: la pattuizione è possibile se prevista dal contratto collettivo. Il lavoratore ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese, ed a ricevere uno specifico compenso come determinato dal contratto collettivo.

E se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche?

Di particolare rilievo è la norma secondo cui, nel caso, le clausole elastiche possono essere comunque pattuite: ciò deve avvenire per iscritto avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Stante la mancanza della disciplina collettiva, il legislatore ha stabilito che le clausole elastiche devono prevedere, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con il preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Il lavoro straordinario

E’ consentito il ricorso al lavoro straordinario, da intendersi quello svolto oltre l’orario a tempo pieno (senza alcuna limitazione rispetto alla tipologia di part-time orizzontale, verticale o misto, fermo restando che i contratti collettivi in vigore, che richiamano la tripartizione, prevalgono rispetto alla norma di legge).

 

Trasformazione del rapporto e diritti di precedenza e di priorità

E’ confermata la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per accordo tra le parti semplicemente risultante da atto scritto.

La novità riguarda l’estensione del diritto alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale a richiesta del lavoratore (e viceversa a seguito di successiva richiesta) al caso in cui l’interessato soffra di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertate da una commissione medica istituita presso l’ASL, oltre all’ipotesi in cui sia affetto da patologie oncologiche. Qualora tali patologie riguardino determinati familiari ovvero nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ovvero abbia un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap, è riconosciuto un diritto di priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.

Di particolare interesse è la previsione del diritto del lavoratore di chiedere, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo corrispondente, con riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro deve dare seguito alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

E’ confermato per il lavoratore, che in precedenza abbia trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per svolgere le stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale.

Viceversa, il datore di lavoro che intenda assumere a tempo parziale, è tenuto a darne tempestiva informazione al personale a tempo pieno occupato nelle unità produttive nello stesso comune ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti a tempo pieno.

E’ eliminato l’obbligo per il datore di lavoro di informare le rappresentanze sindacali aziendali dell’andamento delle assunzioni a tempo parziale. Al proposito si farà riferimento unicamente a quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.