Indicazioni del Parlamento Europeo su copyright e AI generativa generativa
Il 10 marzo scorso, il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza la Risoluzione (2025/2058(INI)), diritto d’autore e l’intelligenza artificiale generativa – opportunità e sfide.
Il Parlamento ha evidenziato il rischio che l’Unione Europea resti indietro nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e sottolineato l’esigenza di promuovere tale sviluppo per assicurare competitività, garantendo, al contempo, il rispetto dei diritti.
In quest’ottica, uno dei punti centrali della Risoluzione riguarda la trasparenza sull’utilizzo dei contenuti protetti dal diritto di autore nei modelli di IA: ai punti 12 e 13, il Parlamento invita la Commissione a introdurre specifici obblighi di trasparenza a carico dei fornitori dei modelli, superando la trasparenza generica dell’AI Act.
Tali strumenti dovrebbero consentire di identificare i contenuti utilizzati nei dataset e di verificare il rispetto delle eventuali riserve espresse dai titolari dei diritti all’utilizzo delle loro opere (riserve di output). La trasparenza dovrebbe inoltre estendersi alle modalità di raccolta delle informazioni online: il Parlamento sottolinea la necessità che le attività di acquisizione dei dati siano identificabili e che i fornitori di modelli di IA mantengano le registrazioni delle operazioni di crawling (le ricerche automatizzate nel web), in modo da rendere tracciabile l’origine delle fonti utilizzate.
Gli obblighi di trasparenza – ed è questa la novità più dirompente – saranno rinforzati dall’inversione dell’onere della prova nelle cause relative all’utilizzo delle opere protette.
Ad oggi, è l’autore del contenuto a dover dimostrare che la propria opera è presente all’interno dei modelli di IA, attraverso indagini tecniche molto dispendiose che, spesso, lo scoraggiano a instaurare una causa per fare valere il proprio diritto. Al contrario, secondo la proposta del Parlamento, se il fornitore del modello di IA non rispetta gli obblighi di trasparenza e non fornisce gli elenchi dettagliati delle fonti, si presume che l’opera protetta sia stata utilizzata illegittimamente.
La Risoluzione attribuisce inoltre un ruolo significativo all’EUIPO.
Ai punti 10 e 11, il Parlamento invita a rafforzare le funzioni dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale e del relativo Copyright Knowledge Centre, ipotizzando la creazione di un registro centralizzato in cui gli autori possano, secondo un formato standardizzato, iscrivere le proprie opere e depositare eventuali riserve di output.
Il Parlamento affronta inoltre il tema della remunerazione per l’utilizzo delle opere protette nei sistemi di IA generativa invitando laCommissione a favorire lo sviluppo di un quadro di licenze che consenta:
- ai fornitori di sistemi IA di accedere ai contenuti in modo legittimo,
- e ai titolari dei diritti di ottenere una remunerazione adeguata per l’utilizzo delle proprie opere,
ricorrendo anche a forme di gestione collettiva dei diritti, in modo da rendere più agevole la conclusione di accordi tra fornitori di modelli e titolari delle opere.
Di particolare rilievo le considerazioni sulla territorialità della tutela del diritto d’autore: il punto 16 della Risoluzione prevede che, qualora un sistema di intelligenza artificiale generativa sia messo a disposizione nel mercato dell’Unione, la disciplina europea sul copyright debba trovare applicazione indipendentemente dal luogo in cui sono stati compiuti gli atti di addestramento del modello. Ne deriva che i fornitori che intendono offrire servizi basati su tali tecnologie nel mercato europeo sono tenuti a conformarsi alle regole dell’Unione anche quando le attività tecniche di training siano state svolte in altre giurisdizioni.
La Risoluzione affronta anche il tema della protezione giuridica dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale, ribadendo che il diritto d’autore europeo resta fondato sul principio della creatività umana, per cui un’opera può essere protetta solo se costituisce un’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore; di conseguenza, i contenuti interamente generati da sistemi di IA che non riflettono un contributo creativo umano non potranno essere protetti dal diritto d’autore.
Infine, la Risoluzione richiama la necessità di affrontare i nuovi rischi legati alla diffusione di deepfake e contenuti manipolati, proponendo misure di etichettatura dei contenuti generati dall’IA e strumenti di tutela dell’identità e della personalità degli individui.

