Sentenza n. 9635 depositata l’11 maggio 2016

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha riaffermato il principio secondo cui

la “giusta causa di licenziamento è nozione legale” così che “il giudice non può ritenersi vincolato dalle previsioni dettate dal contratto collettivo, potendo e dovendo ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore

Muovendo da tale presupposto i giudici di legittimità hanno, quindi, ritenuto che il comportamento del lavoratore, estrinsecatosi in una critica rivolta ai superiori con modalità eccedenti l’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, fattispecie da qualificarsi nell’alveo dell’insubordinazione, integra comunque i presupposti della giusta causa di licenziamento, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso non si concretizzi in gesti violenti o che il CCNL non preveda la sanzione espulsiva per tale condotta.

Ciò in quanto un siffatto comportamento mina l’autorità di chi viene offeso con conseguente compromissione del regolare funzionamento dell’organizzazione aziendale.

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