Con questo breve scritto si intende offrire qualche spunto agli amministratori ed ai soci di società di capitali sulle responsabilità in cui gli amministratori incorrono nell’esercizio delle loro funzioni e sulle azioni che possono essere promosse.

Innanzitutto va premesso che gli amministratori rispondono del loro operato nei confronti:

  • della società;
  • dei creditori sociali;
  • dei soci e dei terzi.

Accettando l’incarico, gli amministratori instaurano infatti con la società un rapporto di natura contrattuale (variamente qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come mandato, contratto di amministrazione o rapporto di immedesimazione organica) in ragione del quale assumono obbligazioni distinguibili in due categorie:

  1. obblighi relativi al funzionamento della società;
  2. obblighi relativi alla gestione.

Entrambe le categorie di obblighi costituiscono atti di esclusiva competenza degli amministratori dei quali gli stessi rispondono quand’anche siano stati validati con l’autorizzazione assembleare eventualmente prevista dalla legge o dallo Statuto.

La responsabilità degli amministratori di società e le azioni esperibili

Esaminando quindi partitamente le due categorie:

  • gli obblighi relativi al funzionamento della società attengono a tutti gli atti volti ad assicurare l’operatività degli organi sociali, ai quali gli amministratori sono tenuti per legge o per Statuto. In quest’ambito possono ricomprendersi: l’obbligo di convocazione dell’assemblea; l’obbligo di predisporre ed approvare il progetto di bilancio e di convocare l’assemblea per l’approvazione; l’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili; l’obbligo di effettuare pubblicità, iscrizioni ed adempimenti al Registro delle Imprese; il divieto di agire in conflitto di interessi con la società od in concorrenza con quest’ultima;
  • gli obblighi relativi alla gestione consistono nel compimento degli atti volti al raggiungimento dello scopo sociale. A titolo di esempio menzioniamo l’obbligo di dotare la società di un adeguato assetto organizzativo e contabile, nel quale la giurisprudenza più recente ha ricompreso l’obbligo di adottare le idonee misure in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy, antiriciclaggio e finanche la predisposizione del modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Certamente, sotto questo profilo, l’obbligazione più rilevante è quelle di agire con diligenza, ossia di individuare ed attuare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi della società.

Detto obbligo viene valutato sulla base di due criteri:

  1. natura dell’incarico, per cui vanno considerate sia le caratteristiche della società amministrata quali dimensioni, attività svolta, struttura organizzativa che la posizione ricoperta dall’amministratore all’interno dell’organo amministrativo;
  2. specifiche competenze, in ragione del quale si ha riguardo alle specifiche conoscenze dell’amministratore, alle sue competenze tecniche e manageriali ed alle sue esperienze concrete.

La responsabilità degli amministratori di società e le azioni esperibili

A ciò consegue che, in caso di giudizio (fermo il fatto che è preclusa la valutazione sul merito delle scelte gestionali), il Giudice valuterà il comportamento dell’amministratore sulla base di criteri predetti per cui, evidentemente, potrà essere diverso il livello di diligenza richiesto all’amministratore delegato di lunga esperienza di una multinazionale rispetto a quello dell’amministratore di una società a base ristretta e dai piccoli volumi di fatturato.

Conseguenza altrettanto importante è che, anche nell’ambito di Consigli di Amministrazione, taluni componenti potranno non essere ritenuti responsabili ed altri sì, in relazione al diverso grado di esigibilità della prestazione.

E’ il caso degli amministratori deleganti e degli amministratori delegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti il potere di delegare o no funzioni, di determinare i limiti ed il contenuto della delega e di stabilirne le modalità di esercizio.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno quindi ugualmente responsabili:

  • per le funzioni e le attribuzioni non delegate;
  • per le funzioni ed attribuzioni che esulano il contenuto della delega;
  • per aver accettato che i delegati non abbiano rispettato le modalità di esercizio della delega
  • per le funzioni non delegabili, quali la predisposizione del progetto di bilancio; le deliberazioni in materia di aumento del capitale sociale e di riduzione per perdite; la predisposizione dei progetti di fusione e di scissione e la facoltà di emettere obbligazioni convertibili delegata all’assemblea.

In tutti gli altri casi, invece, ben diversa è la posizione degli amministratori delegati (che sono al vertice della struttura aziendale, vi lavorano a tempo pieno, conoscono i fatti e gli aspetti problematici della gestione e sono conseguentemente retribuiti) e gli amministratori non esecutivi, con ridotti poteri, compiti e retribuzione, di talché in capo a questi ultimi la responsabilità viene configurata in misura più ristretta nell’onere di verifica e di accertamento delle legittimità degli atti compiuti dagli amministratori delegati.

Chiaramente, al fine di poter operare tale verifica, gli amministratori non delegati avranno il dovere di agire informati, domandando tutti i chiarimenti che gli amministratori delegati avranno l’obbligo di fornire in Consiglio.

Viene quindi previsto, un rapporto reciproco e circolare fra delegati e deleganti avente ad oggetto l’assetto organizzativo e contabile della società, l’andamento della gestione, le operazioni più rilevanti, le prospettive di sviluppo.

Quale che sia la loro posizione, in caso di inadempimento o di inesatto adempimento degli obblighi a loro imposti gli amministratori sono chiamati a rispondere, risarcendo i danni, purché sussistano i seguenti presupposti:

  • l’amministratore abbia, nell’esercizio delle sue funzioni, adottato un comportamento in violazione di doveri ed obblighi previsti dalla legge o dallo Statuto;
  • tale comportamento abbia causato un danno;
  • tra il comportamento dell’amministratore ed il danno sussista un nesso di causalità (ossia il danno sia “conseguenza immediata e diretta” del comportamento), nesso da valutarsi, secondo la Suprema Corte di Cassazione, utilizzando il criterio della regolarità statistica.

La responsabilità degli amministratori di società e le azioni esperibili

Le azioni per far valere la responsabilità degli amministratori possono essere promosse:

a) nella società per azioni:

  • dai creditori sociali;
  • da una minoranza qualificata di soci (1/5 del capitale per società chiuse ed 1/20 per società quotate) per far ottenere alla società il risarcimento del danno che i comportamenti degli amministratori abbiano arrecato al suo patrimonio;
  • dalla società stessa previa deliberazione dell’Assemblea dei soci;
  • dai singoli soci e dai terzi qualora, a seguito del comportamento degli amministratori, abbiano subito un danno diretto;

in caso di fallimento della società l’azione sociale e l’azione dei creditori sociali saranno esercitate dal curatore.

b) nella società a responsabilità limitata:

  • dalla società stessa (orientamento ormai assolutamente prevalente su quello che negava la legittimazione ad agire della società), anche in questo caso previa deliberazione dell’assemblea dei soci;
  • dai creditori sociali (secondo l’orientamento nettamente maggioritario in dottrina e giurisprudenza);
  • dai singoli soci e dai terzi qualora, a seguito del comportamento degli amministratori, abbiano subito un danno diretto;

anche in questo caso, qualora la società fallisca le azioni saranno esercitate dal curatore.

La responsabilità degli amministratori di società e le azioni esperibili

Tutte le azioni predette si prescrivono in cinque anni dalla cessazione della carica per quanto attiene all’azione sociale e dal manifestarsi dell’insufficienza del patrimonio per quanto riguarda l’azione dei creditori sociali.

La società o la minoranza qualificata di soci che agiscono in giudizio dovranno allegare: i) la condotta inadempiente contraria all’obbligo di diligenza o agli specifici doveri imposti dalla legge individuando con precisione i comportamenti tenuti dagli amministratori; ii) il danno che ne è derivato ed iii) il nesso di causalità fra la condotta ed il danno.

Nel caso di azione promossa dai creditori sociali o dai soci e dai terzi che si assumano direttamente danneggiati dal comportamento degli amministratori dovrà invece essere allegato anche il profilo di dolo o di colpa della condotta dannosa.

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