Capita di frequente che, nell’ambito della separazione coniugale, i coniugi concludano accordi “paralleli” ed “integrativi” a quelli contenuti nel provvedimento sottoposto all’omologazione del Tribunale, comunemente noti anche come side letters.

Si tratta di accordi stragiudiziali con cui i coniugi regolamentano tra loro alcuni rapporti personali e patrimoniali senza includerli nell’accordo formale di separazione: solo per fare qualche esempio, la previsione di un contributo al mantenimento superiore a quello indicato nel provvedimento di separazione, la suddivisione dei risparmi comuni, la ripartizione di beni in comproprietà utilizzati da entrambi durante il matrimonio.  

In considerazione del generale principio di autonomia contrattuale vigente nel nostro ordinamento, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità e l’efficacia dei patti a latere della separazione, non trasfusi nell’accordo omologato, purché migliorativi e non contrastanti con le condizioni concordate dai coniugi davanti al Tribunale.

Gli accordi integrativi non devono mai modificare la sostanza e gli equilibri delle statuizioni contenute nel provvedimento di separazione. In nessun caso, quindi, possono essere sottoscritti patti contenenti condizioni contrarie all’ordine pubblico, lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento o dei diritti fondamentali dei figli.

La giurisprudenza ha ritenuto, inoltre, nulli gli accordi a latere contenente l’impegno di un coniuge a non mettere mai in discussione le disposizioni contenute nell’accordo di separazione sottoscritto davanti al giudice, rinunciando preventivamente ad esercitare l’azione giudiziaria per la modifica delle condizioni.

Da tempo, giurisprudenza e dottrina si interrogano sulla validità di questi accordi una volta sopraggiunto il divorzio: mantengono la medesima efficacia della fase di separazione oppure sono da considerarsi definitivamente “superati”? Quindi, quanto in essi previsto, continua a vincolare il coniuge obbligato al rispetto delle intese precedentemente raggiunte?

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5353/2023 del 21.02.2023 ha ritenuto che gli accordi integrativi raggiunti dai coniugi in via stragiudiziale in occasione della separazione consensuale mantengono immutata la propria efficacia e validità, anche dopo il divorzio, purché richiamati nel relativo provvedimento.

Diversamente, in assenza di specifica ed espressa menzione, detti accordi vengono meno, in quanto definitivamente assorbiti dalle successive condizioni regolative del divorzio stesso.

La sentenza n. 5353/2023 ha, poi, escluso categoricamente – confermando l’orientamento giurisprudenziale già formatosi a riguardo – che gli accordi sottoscritti dai coniugi contestualmente alla separazione coniugale possano avere efficacia di titolo esecutivo giudiziale.

Infatti, gli stessi non rivestono la forma né di atto pubblico né di scrittura privata autenticata sulla base dei quali la legge consente di agire giudizialmente per il rispetto di quanto in essi previsto.