Dal 1 luglio i datori di lavoro e committenti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente con modalità tracciabile (art.1, comma 910, L. n.205/2017): ciò anche se si tratti di un’anticipazione e a prescindere dall’ammontare dell’importo versato, dalla durata del rapporto e dalle modalità di svolgimento della prestazione.

L’obbligo anzidetto non riguarda:

  • i rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i rapporti di lavoro occasionale autonomo ex art.2222 c.c.;
  • i tirocini;
  • le borse di studio.

Con la nota prot. n.5828 del 4 luglio, che ha fatto seguito alla prima circolare esplicativa n.4538 del 22 maggio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo avere ricordato che la violazione dell’obbligo di cui all’art. art.1, comma 910, L. n.205/2017 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 5.000,00, ha affermato che “la formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei dipendenti in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati.

Prosegue l’Ispettorato precisando che “il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.

L’Ispettorato affronta, poi, nella nota il tema dei mezzi di pagamento: viene, infatti, precisato che “rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico … il versamento degli importi effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN”.

L’Ispettorato chiarisce, però, che “per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza”.

Conclude l’Ispettorato riservandosi di fornire, nei mesi a venire, ulteriori indicazioni in quanto è al vaglio del Ministero del Lavoro l’esame di ulteriori casistiche di pagamento “tracciabile” anche con il confronto dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

 

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