Soci lavoratori di S.r.l.: non sono dovuti i contributi INPS sugli utili societari non distribuiti
Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 16 settembre 2026, n. 25377
Con la recente sentenza n. 25377/2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla determinazione della base imponibile contributiva dei soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione commercianti INPS, perché partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La Suprema Corte ha chiarito che il socio che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale di una S.r.l. e sia, per tale ragione, iscritto alla Gestione commercianti è tenuto alla contribuzione sulla quota di reddito d’impresa fiscalmente attribuitagli e dichiarata ai fini IRPEF. Gli utili accantonati e non distribuiti restano invece estranei alla base imponibile contributiva, salvo il regime di imputazione per trasparenza.
La contribuzione dovuta deve quindi essere commisurata al reddito d’impresa fiscalmente imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF, mentre gli utili prodotti dalla S.r.l., ma accantonati e non distribuiti ai soci, non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva, in quanto rimangono redditi della società e non entrano nella disponibilità reddituale del socio.
Fa eccezione l’ipotesi in cui la società abbia optato per il regime fiscale di imputazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 TUIR: in tal caso il reddito viene fiscalmente imputato al socio indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.
Il principio opera anche quando si tratti di socio unico e amministratore della S.r.l.: secondo la Cassazione, la possibilità del socio di incidere sulla decisione circa la distribuzione degli utili non consente di assoggettare a contribuzione un reddito meramente potenziale.
La pronuncia assume particolare rilievo perché delimita con chiarezza la base imponibile previdenziale del socio lavoratore di S.r.l., escludendo che l’obbligo contributivo possa essere esteso a redditi societari non distribuiti e non fiscalmente imputati al socio.
Il principio può assumere immediata rilevanza sia nella determinazione della contribuzione corrente sia nella verifica di eventuali pretese contributive INPS già formulate, ove riferite anche ad utili rimasti accantonati nella società ed inesattamente ritenuti concorrere alla determinazione della base imponibile.

