modalità, adempimenti e limiti

Quali sono le conseguenze derivanti dal decesso di un socio di una società di persone o di capitali? Quali i diritti degli eredi? E soprattutto, vi sono possibilità di precludere a questi ultimi l’ingresso in società?

Senza alcuna pretesa di esaustività, si intende qui offrire una panoramica generale sulla trasmissibilità delle partecipazioni sociali in caso di morte di un socio.

Nel disciplinarne il trasferimento per causa di morte, il Codice Civile prevede regimi differenti a seconda che si tratti di società di persone o di società di capitali, pur consentendo, in entrambe le tipologie societarie, di introdurre nello statuto specifiche clausole che regolino preventivamente tale evento.

LA TRASMISSIONE DELLE QUOTE NELLE SOCIETA’ DI PERSONE

Il legislatore ha previsto che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di un socio ai soci superstiti è consentito:

  1. liquidare la quota del socio defunto agli eredi, evitando così che questi ultimi entrino in società e continuando pertanto da soli l’attività sociale;
  2. sciogliere la società;
  3. fare subentrare nella società gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi acconsentano.

Trasferimento delle partecipazioni sociali agli eredi

Per effettuare la scelta tra le opzioni suddette, ai soci superstiti è concesso un termine di sei mesi decorrente dalla morte del socio; in pendenza di detto termine l’erede non entra a far parte della compagine sociale ma ha esclusivamente la facoltà di ottenere la liquidazione della quota senza poter avanzare alcuna pretesa, tranne la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per vedere abbreviato il termine.

A questo principio fa eccezione la posizione del socio accomandante nella società in accomandita semplice: infatti gli eredi del medesimo subentrano automaticamente nella partecipazione del socio defunto al momento della morte di quest’ultimo.

E’ importante evidenziare che uno dei soci amministratori ha l’onere di iscrivere la notizia del decesso del socio nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuto, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Esaminiamo quindi di seguito le peculiarità delle singole opzioni che la legge concede ai soci superstiti.

  • liquidazione della quota agli eredi

In merito alle modalità, termini e criteri di liquidazione agli eredi della quota del socio defunto, il legislatore rinvia alle norme generali in tema di scioglimento del rapporto sociale (art. 2284 e ss c.c.), lasciando comunque all’autonomia statutaria la possibilità di prevedere una regolamentazione parzialmente difforme da quella civilistica mediante l’adozione di autonomi criteri per la determinazione della quota da liquidare.

Giurisprudenza pacifica e non contestata ritiene che la quota di liquidazione spettante agli eredi consiste in una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto calcolata con riferimento alla situazione patrimoniale della società (ovvero i valori effettivi delle attività e delle passività) alla data in cui si è verificato il decesso (tra le tante Cass. Civile, Sez. I, 01.04.2016 n. 6365, Cass. Civ. Sez. I, 23.10.2014 n. 22574).

Occorre quindi tenere in considerazione il valore dei beni, materiali ed immateriali, di proprietà della società (a titolo esemplificativo: l’avviamento, il marchio, le eventuali licenze, i contratti...) oltre che delle operazioni ancora in corso al momento della morte del socio.

E’ altresì opportuno precisare che gli eredi vantano esclusivamente un diritto di credito pecuniario nei confronti della società e che, salvo patto contrario, non possono pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà (se ancora presenti nel patrimonio sociale) ovvero in godimento.

  • scioglimento della società

Nel caso in cui i soci superstiti preferiscano sciogliere la società, la decisione deve essere adottata con il consenso unanime di tutti.

In seguito allo scioglimento, gli eredi devono attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione della società per poi partecipare con i soci, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla divisione dell’attivo residuo.

  • continuazione della società con gli eredi del socio defunto

Nel caso invece in cui i soci superstiti ritengano opportuno continuare l’attività d’impresa con gli eredi del socio defunto, gli stessi dovranno concludere un vero e proprio patto di continuazione della società.

Ciò comporta una necessaria modifica dell’atto costitutivo, per la cui validità è richiesto l’assenso, oltre che degli eredi del socio defunto, anche di tutti i soci superstiti, salvo che l’atto costitutivo stesso consenta alla maggioranza di modificare i patti sociali.

Ciascuno degli eredi diventa socio in proporzione alla propria quota ereditaria; in assenza di adesione unanime degli eredi, i soci superstiti possono decidere di ammettere in società i soli eredi favorevoli alla continuazione.

In tal caso, questi ultimi subentrano nella totalità della quota del socio deceduto, con impegno a liquidare ai coeredi dissenzienti la quota parte loro spettante, salvo chiaramente diverso accordo tra gli stessi.

Gli eredi entrati in società in forza del patto di continuazione divengono a tutti gli effetti soci, assumendo una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sia anteriori sia posteriori al loro ingresso in società, anche nel caso in cui abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Contrariamente, l’erede che non subentra in società risponde unicamente delle obbligazioni contratte dalla società sino al decesso del socio e, in caso di eredità beneficiata, fino alla concorrenza del valore dell’eredità.

Come detto, al momento della costituzione della società o mediante successive modifiche all’atto costitutivo, i soci hanno facoltà di adottare specifiche clausole in previsione del decesso di uno degli stessi.

Trasferimento delle partecipazioni sociali agli eredi

Tra queste, le più diffuse nella pratica sono:

  • clausole che escludono una delle tre alternative di cui ai precedenti punti, stabilendo a chi compete il diritto di scelta tra le opzioni residue;
  • clausole di consolidazione mediante le quali i soci superstiti prevedono la liquidazione della quota agli eredi con fondi propri. In tal caso la quota di spettanza del socio deceduto si accresce a favore dei soci superstiti;
  • clausole che prevedono lo scioglimento di diritto della società;
  • clausole di continuazione, con cui i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento delle quota, escludendo fin da principio, la liquidazione della quota agli eredi o lo scioglimento della società.

Posto che dottrina e giurisprudenza hanno manifestato, in alcuni casi, dubbi circa la validità ed efficacia del contenuto di dette clausole, ritenuti talvolta contrastanti con il divieto di patti successori (come, ad esempio le c.d. clausole di continuazione obbligatoria, ove si prevede l’obbligo per gli eredi di subentrare in società), è opportuno, per la loro redazione, valutare caso per caso le concrete necessità e le soluzioni più adeguate.

LA TRASMISSIONE DELLE QUOTE NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

Contrariamente a quanto avviene nelle società di persone in cui gli eredi non acquistano in automatico la qualifica di socio, nelle società di capitali è principio generale che la partecipazione sociale si trasferisca agli eredi per il solo effetto della successione, salvo i limiti eventualmente posti dallo statuto.

Nessuna facoltà di scelta è quindi concessa ai soci superstiti in ordine alla possibilità di evitare il trasferimento agli eredi delle partecipazioni sociali del socio defunto; neppure gli eredi possono pretendere la liquidazione in denaro della partecipazione.

Nel caso in cui al socio defunto succedano più soggetti si viene a formare una comunione ereditaria; i diritti dei comproprietari verso la società devono essere esercitati da un rappresentante comune, chiamato a svolgere le funzione di amministratore della partecipazione comune. In questo modo viene assicurato il corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti, nonché l’individuazione di un unico interlocutore con la società.

Ciascun coerede ha inoltre il diritto di domandare la divisione ai sensi e per gli effetti delle norme generali dettate dal legislatore in tema di comunione ereditaria (art. 713 e ss c.c.).

A seguito della riforma del diritto societario, è stata notevolmente ampliata l’autonomia statutaria in materia di circolazione delle partecipazioni sociali, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

Nelle società a responsabilità limitata sono pertanto pienamente valide le clausole che prevedono la intrasferibilità agli eredi delle partecipazioni sociali a seguito del decesso di un socio o che subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi. Dette clausole devono però sempre garantire il diritto degli eredi al valore della partecipazione.

Trasferimento delle partecipazioni sociali agli eredi

Fra le più frequenti clausole che vengono utilizzate nella prassi ricordiamo:

  • clausole di consolidazione che, come nelle società di persone, prevedono, previa liquidazione della quota agli eredi, la continuazione della società con i soli soci superstiti, con proporzionale accrescimento delle rispettive partecipazioni al capitale sociale;
  • clausole che prevedono l’impegno dei soci superstiti ad acquistare la quota del defunto entro un termine e ad un corrispettivo da stabilirsi utilizzando i criteri oggettivi indicati nello statuto sociale;
  • clausole di continuazione che prevedono l’ingresso automatico in società degli eredi del socio defunto;
  • clausole di gradimento che consentono ai soci superstiti di scegliere se proseguire l’attività sociale con gli eredi o liquidare loro la rispettiva quota. In caso di dissenso, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Dette clausole costituiscono uno dei principali strumenti adottabili dai soci per predeterminare le conseguenze del futuro decesso di uno dei medesimi e contestualmente regolare preventivamente la sorte delle partecipazioni sociali.

Ciò anche al fine di preservare la continuità e la stabilità degli assetti societari, precludendo l’ingresso in società di eventuali eredi portatori di interessi difformi e contrastanti rispetto a quelli degli altri soci e/o della stessa società.

Se nello statuto vi sono clausole che escludono la trasferibilità delle quote o pongono condizioni o limiti tali da impedire in concreto il trasferimento a causa di morte, gli eredi hanno diritto di recedere dalla società ai sensi dell’art. 2473, II comma, c.c.

Per l’esercizio di detto diritto costitutivo può stabilire un termine non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Nelle società per azioni, le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento (sia inter vivos sia mortis causa) delle azioni, al mero gradimento di organi sociali o di altri soci (le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo), devono prevedere – per la loro validità ed efficacia – a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante. Se il gradimento viene concesso, le azioni si trasferiscono agli eredi.