La Cassazione Civile, con la recente sentenza di maggio 2019, ha fatto chiarezza si criteri di ripartizione delle spese necessarie per la riparazione del cortile, o del viale di accesso condominiale, posti a copertura del corsello di box o locali privati.
In particolare, nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un condomino aveva citato in giudizio il condominio per vedersi risarcire i danni che, nei locali di sua proprietà esclusiva, ubicati nel piano seminterrato, si erano verificati a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal cortile condominiale sovrastante.
Il condominio si era costituito in giudizio contestando le pretese avversarie e sostenendo che, comunque, in caso di accertamento di eventuali responsabilità i costi per gli interventi di ripristino avrebbero dovuto suddividersi secondo i criteri dettati dall’art. 1126 c.c. in tema di lastrico solare ad uso esclusivo, ovvero: 1/3 a carico del condomino avente l’uso esclusivo e i restanti 2/3 a carico degli altri condomini, in proporzione al valore del piano o proporzione di piano di ciascuno.
Esaminata la questione, la Corte di legittimità, dopo aver ribadito, richiamando i precedenti giurisprudenziali consolidatisi sul punto, che:
Ha escluso l’applicabilità dell’art. 1126 c.c. al caso in esame.
Ciò, precisando che, in caso di danni derivanti dal cortile condominiale devono applicarsi, per via analogica, i criteri stabiliti dall’art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte superiore della struttura complessa, identificantesi con il pavimento del piano superiore, a chi, con l’uso esclusivo della stessa, abbia reso necessaria la manutenzione.
Sentenza Cassazione civile sez. II – 28.05.2019, n. 14511