Il Committente può richiedere all’Appaltatore i danni ulteriori per i vizi e difetti delle opere?
La Suprema Corte ritorna a esaminare i rimedi esperibili ai sensi dell’art. 1667 e art. 1668 c.c. in caso di vizi e difetti delle opere appaltate (Cass. Civ., Sez. II, 02.03.2015, n. 4161)
La garanzia per le difformità e vizi di cui all’art. 1667 c.c. sussiste allorché il Committente non abbia accettato l’opera e i vizi non siano da lui conosciuti o conoscibili. In tal caso, il Committente ha l’onere di denunciare i vizi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive entro 2 anni dalla consegna del bene. Qualora, però, l’Appaltatore chieda il pagamento del corrispettivo dell’opera, il Committente può sempre eccepire la presenza dei vizi e dei difetti dell’opera se la denuncia è stata effettuata nei predetti termini.
Il contenuto della garanzia, ai sensi dell’art. 1668 c.c, consente al Committente di pretendere che l’Appaltatore elimini a proprie spese le difformità, oppure che venga ridotto il prezzo dell’opera. Se i vizi, invece, sono tali da renderla inadatta alla sua funzione, il Committente ha anche titolo per chiedere la risoluzione del contratto.
Proprio sui rimedi esperibili, la Suprema Corte ribadisce che:
- la domanda di garanzia può avere come contenuto, a scelta del Committente, o l’eliminazione dei vizi (in forma specifica o per equivalente), oppure la riduzione del prezzo dell’opera, dovendosi, in ogni caso, escludere in favore del Committente l’acquisizione di un vantaggio patrimoniale e/o di una utilità economica eccedente il valore dell’opera;
- la domanda risarcitoria può essere esperita in aggiunta a quella dell’eliminazione delle difformità e dei vizi e/o della riduzione del prezzo, solo quando vi siano danni ulteriori e la prova della colpa dell’Appaltatore. Intendendosi per danni ulteriori, quei danni che non siano eliminabili tramite gli altri due rimedi di cui al punto che precede.
La suddetta decisione non pare contrastare il principio secondo cui le due azioni, avendo natura diversa, non sono surrogabili l’una con l’altra.
Principio che, secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, non consente di ottenere, con la domanda di risarcimento dei danni, gli effetti dell’azione per l’eliminazione dei vizi, se questa non è stata proposta, e neppure consente di pretendere sotto il profilo del risarcimento, una riduzione del prezzo maggiore dell’entità del corrispettivo dell’opera, qualora non vi siano danni ulteriori
(Cass. Civ., Sez. II, 02.08.2001, n. 10571; Cass. Civ., 04.08.1988, n. 4839)