Per consumatore si intende «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

La direttiva 93/13 richiede, ai fini del riconoscimento dello status di consumatore e la conseguente applicabilità della disciplina consumeristica, l’accertamento di due requisiti: uno soggettivo, ossia di essere una persona fisica e l’altro oggettivo, ossia che essa agisca per fini che non rientrano nell’attività professionale.

I dubbi sulla possibilità di ricomprendere il Condominio nella categoria dei consumatori attenevano principalmente al requisito soggettivo, posto che lo stesso è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini e dunque, non riconducibile alla nozione di “persona fisica”, benché neppure equiparabile ad una “persona giuridica”.

Sul tema è intervenuto recentemente il Tribunale di Milano che, con sentenza del 26.11.2020, si è pronunciato in favore dell’applicabilità della disciplina consumeristica al condominio, seppur da valutarsi caso per caso.

La questione trae origine da una controversia insorta tra un condominio e un’impresa fornitrice di energia termica.

Il Tribunale di Milano ha investito la Corte di Giustizia Europea della questione relativa alla possibilità di qualificare il condominio come consumatore nell’accezione fornita dalla direttiva 93/13.

La Corte di Giustizia Europea non ha escluso la facoltà del giudice nazionale di applicare la normativa consumeristica anche a soggetti, quale il condominio, non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

In considerazione di tale principio, il Tribunale di Milano, ha concluso che, per attribuire la qualifica di consumatore al condominio, occorre svolgere una valutazione concreta del caso in esame, che tenga conto dell’effettiva condizione degli stipulanti.

In particolare, secondo il Giudice meneghino, se le unità immobiliari ricomprese nel condominio risultano, almeno prevalentemente, di proprietà di persone fisiche e da queste utilizzate per scopi estranei all’attività imprenditoriale, la qualifica di consumatore deve essere riconosciuta anche al condominio.

Conseguendone, quindi, la possibilità di tale ente di fruire di una tutela rafforzata nei confronti delle cosiddette clausole vessatorie, ossia quelle clausole che determinano uno squilibrio del contratto a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro.